Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33056 del 16/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1111-201- proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FERROVIENORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32, presso lo STUDIO LEGALE MALENA & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MASCOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5165/2016 della COMM.TRIB.REG ai MILANO, depositata il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1C/2019 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto la domanda della società volta all’accertamento del proprio diritto al rimborso IRAP (relativamente all’anno 2008, per un importo pari ad Euro 525.484,00), in ragione della mancata fruizione delle deduzioni previste – per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, a favore di determinate imprese, con esclusione di quelle “operanti in concessione e a tariffa” nei settori, tra l’altro, dei trasporti e delle infrastrutture – dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, lett. a), nn. 2 e 4;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi;

la società ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate – denunciando nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost., comma 6, nonchè per illogicità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – si duole che il giudice di appello abbia ritenuto insussistente, da un lato, una “concessione” di un servizio di trasporto in capo alla società e, dall’altro, una “tariffa” remuneratoria, senza tuttavia indicare le ragioni di supporto a tali determinazioni;

con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, e del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 61, 64 e 65, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta, in subordine, che il predetto giudice abbia interpretato il citato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 nel senso che esso escluderebbe la deduzione per le sole imprese titolari di una “concessione traslativa” e beneficiarie di una “tariffa remuneratoria”; con il terzo motivo – denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 1361,1367 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole, in ulteriore subordine, che la CTR abbia riconosciuto la sussistenza della tariffa non remuneratoria in mancanza della prova, gravante sulla contribuente, del diritto alla deduzione;

il primo motivo è fondato (con assorbimento degli altri due), poichè, quanto alla ritenuta sussistenza di un contratto di servizio e non di una concessione traslativa, la motivazione – i.e.: “Nel contratto di servizio vengono stabiliti altresì gli impegni della società riguardo l’ammodernamento della struttura e degli impianti tecnologici, la sicurezza degli impianti, e l’affidabilità della infrastruttura. (…) Nel presente contenzioso siamo in presenza: Di un contratto di Servizio per la gestione dell’infrastruttura mentre il servizio di trasporto di passeggeri e merci viene effettuato da altre società del gruppo” – è, all’evidenza, inidonea ad esplicitare le ragioni di supporto alle raggiunte conclusioni, non essendo il modello concessorio in astratto incompatibile con l’attività di realizzazione, esercizio, e gestione della rete regionale, nè, tantomeno, con i sopra indicati impegni della società;

del pari, quanto alla ritenuta insussistenza di una tariffa remuneratoria, la motivazione – i.e.: “Il confronto tra i ricavi riconducibili al contratto di servizio, così come documentato dalla società, non sono sufficienti per coprire i costi riportati nel bilancio e pertanto non assicurano l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione” – si risolve in una conclusione imperniata sull’esame e valutazione di una documentazione di cui non vi è, tuttavia, minima indicazione ed illustrazione;

mancando del tutto le argomentazioni esplicative delle ragioni della decisione (cfr., in tema di motivazione apparente, Cass., sez. un., n. 22232/2016, ove è affermato che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”), il ricorso va sul punto accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione Tributaria Regionale della Lombardia, affinchè riesamini integralmente il merito della controversia nuovamente sottopostagli, oltre a provvedere sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, assorbiti gli altri, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 16 dicembre 2019

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