LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23881/2016 proposto da:
B.M.L., B.D., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO DIONISIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO MUSSI;
– ricorrenti –
contro
BELLAVISTA COSTRUZIONI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1282/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/10/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
FATTO E DIRITTO
Nel 2006 la soc. Bellavista Costruzioni s.r.l., acquirente da M.F. di un immobile già oggetto di un giudizio di divisione, a seguito del quale la M.F. avrebbe dovuto pagare all’altra condividente M.L. un conguaglio, a garanzia del versamento del quale veniva iscritta ipoteca legale sull’immobile oggetto di divisione, conveniva in giudizio B.M.L. e D., eredi di M.L.. Chiedeva si accertasse che il conguaglio fosse stato versato, e che si ordinasse la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, con spese a carico dei B. e condanna degli stessi al risarcimento del danno. Nel giudizio interveniva volontariamente M.F., con intervento in parte adesivo alle posizioni dell’attrice e in parte autonomo, chiedendo la condanna dei B. al risarcimento del danno da negazione del consenso alla cancellazione dell’ipoteca legale in relazione ad altro immobile.
Il Tribunale di Massa, con provvedimento ex art. 700 c.p.c., confermato dalla sentenza di primo grado, ordinava la cancellazione dell’ipoteca, e condannava i B. al risarcimento del danno da mancato rilascio del consenso alla cancellazione in favore della società, dalla messa in mora al saldo, in circa 23.000,00 Euro.
La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 1282/2015 qui impugnata, accoglieva in parte l’appello dei B., riducendo l’importo che questi erano stati condannati a versare a titolo di risarcimento del danno a circa 7.000 Euro, e compensando le spese di primo grado.
B.M.L. e B.D. propongono ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, notificato esclusivamente nei confronti della Bellavista Costruzioni s.r.l., per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1282/2015, pubblicata il 13.11.2015.
L’intimata non si è costituita.
La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. Non sono state depositate memorie.
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia su una domanda e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2703 e 2657 c.c., in relazione all’art. 1199 c.c..
I ricorrenti nel corso del giudizio di merito hanno sostenuto di aver in tempo risalente rilasciato quietanza, sebbene non autenticata, alla M. degli importi da questa ricevuti a conguaglio, e che solo dopo la notifica dell’atto di citazione la società Bellavista si era offerta di sostenere le spese della cancellazione dell’ipoteca, ma non anche di rifondere loro le altre spese sostenute. Pertanto sostengono che il loro comportamento non poteva essere ritenuto nè contrario a buona fede nè fonte di danno; denunciano che la corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla loro domanda di dichiarare autentiche le firme sulla quietanza.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2844 c.c., in relazione all’art. 700 c.p.c..
Afferma che era illegittimo disporre la cancellazione dell’ipoteca a mezzo dell’adozione di un provvedimento di urgenza, perchè ex art. 2884 c.c., la cancellazione è provvedimento adottabile solo con sentenza o altro provvedimento definitivo.
Con il terzo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c., anche in relazione all’art. 1199 c.c., ed all’art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Sostengono che la corte d’appello abbia applicato in modo errato le norme sulla compensazione, compensando il loro credito verso la M. per il ritardo nella corresponsione del conguaglio, utilizzando a tale scopo alcuni pagamenti che la stessa M. avrebbe fatto per estinguere debiti a carico della massa dei condividenti: affermano di aver dall’inizio contestato sia che questi pagamenti, non provati, fossero stati effettivamente eseguiti e soprattutto che i crediti non fossero reciproci e non si potesse pertanto procedere alla compensazione.
Con il quarto e con il quinto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, dell’art. 2056 c.c. e col quinto anche il vizio di motivazione.
Con il sesto motivo, infine si contesta la decisione impugnata in relazione all’applicazione dei criteri legali di liquidazione delle spese.
Dalla sintesi dei motivi sopra riportati, si evince che le censure dei ricorrenti riguardano non soltanto l’azione risarcitoria proposta dalla Società Bellavista Costruzioni nei loro confronti, ma anche i loro rapporti con M.R., discendenti dalla causa connessa che con l’atto di intervento volontario la stessa ha introdotto sia nei confronti della società sia nei confronti dei B.: in particolare, con il terzo motivo di ricorso si impugna la decisione di merito laddove ha compensato i debiti della M. verso i B. con i crediti che la stessa M. vantava verso la comunione.
E’ evidente che anche il giudizio di cassazione, come già i gradi di merito, debba svolgersi a contraddittorio integro, e quindi anche nei confronti di M.R..
Va disposto pertanto il rinvio della causa a nuovo ruolo affinchè i ricorrenti possano provvedere ad integrare il contraddittorio nei confronti della M., nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presenta ordinanza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, con termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti di M.R..
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019
Codice Civile > Articolo 1199 - Diritto del debitore alla quietanza | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1241 - Estinzione per compensazione | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2019 - Effetti dell'ammortamento | Codice Civile
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