Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33282 del 17/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26648-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2348/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 2348/20/2018, depositata il 12.3.2018, la CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate su controversia avente ad oggetto un avviso di liquidazione per il pagamento di una imposta di registro dovuta per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta, sul presupposto dell’omessa motivazione dell’atto impugnato affermata da giudice di primo grado, statuizione che non era stata impugnata specificamente e che, quindi, era passata in giudicato e accolto l’appello incidentale di Safin s.p.a. sulla compensazione delle spese del primo grado di giudizio.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo.

Safin s.p.a. si è costituita con controricorso, illustrato con memoria.

Con il motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per extrapetizione e per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la CTR tenuto conto che la contribuente aveva ammesso la debenza dell’imposta di registro in misura fissa.

La censura non è fondata.

La CTR ha fondato la propria decisione sulla assenza di motivazione dell’atto impugnato affermando che, solo a seguito della notificazione del ricorso, l’agenzia delle entrate si era premurata di esporre la motivazione dell’atto impugnato. L’ufficio ha censurato la sentenza osservando che il giudice non si era pronunciato sull’applicazione della tassa in misura fissa a norma del Tuir, art. 37, che prevede la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria tra cui i decreti ingiuntivi, ma non ha specificamente censurato la statuizione sul difetto di motivazione dell’atto impugnato, cosicchè correttamente la CTR ha affermato essersi formato, sul punto, il giudicato.

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 910,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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