Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33283 del 17/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27226-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRALE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1599/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 1599/6/2018, depositata il 20.2.2018, la CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate su controversia avente ad oggetto un avviso di liquidazione per il pagamento di una imposta dovuta per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta sul presupposto che dalla motivazione dell’atto impugnato non emergeva la prospettazione dell’ufficio della “doppia tassazione” atteso che il contratto di cessione del credito – atto enunciato – non era stato posto a base del decreto ingiuntivo e l’appello incidentale di Safin s.p.a. sulla compensazione delle spese del promo grado di giudizio.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per extrapetizione e per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la CTR tenuto conto che la contribuente aveva ammesso la debenza dell’imposta di registro in misura fissa.

La censura è fondata.

Nel ricorso introduttivo, trascritto in ossequio al principio di autosufficienza, la contribuente ha ammesso che “alla fattispecie andava applicata la tassazione dell’imposta di registro in misura fissa, pari secondo la disposizione vigente ad Euro 168,00.

La CTR ha affermato che il contratto di cessione del credito atto enunciato – non era stato posto a base del decreto ingiuntivo, ma non ha valutato che la stessa contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, era consapevole di dover corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’imposta di registro a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, e più precisamente in base al TUIR, art. 37, che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con la dichiarazione che la contribuente è tenuta al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo in misura fissa.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’equivoco riferimento alla tassazione dell’atto enunciato nel decreto ingiuntivo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che la contribuente è tenuta al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo in misura fissa.

Compensa le spese del giudizio di merito.

Condanna Safin s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 510,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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