Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33300 del 17/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31839-2018 proposto da:

B.M.P., in qualità di amministratore pro tempore della società Marina Srl, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIA DRUSILLA, 59, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’AGOSTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO SARNICOLA, ANACLETO DOLCI

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DI ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHISI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4098/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACATA di SALERNO, depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

B.M.P. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio in indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di diverse cartelle di pagamento a mezzo di estratti di ruolo, ha rigettato l’appello della contribuente; quest’ultima si doleva dell’omessa pronuncia – del giudice di primo grado – sulla notifica o inesistenza delle cartelle di pagamento”. La CTR ha ritenuto, invece, che i primi giudici si erano “palesemente” pronunciati sul punto relativo alla esistenza della notifica ed “espressamente” pronunciati sulla domanda di accertamento dell’inesistenza delle cartelle rigettando il ricorso”, poichè “l’omessa notifica non è requisito di giuridica esistenza dell’atto da notificare”.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimasta contumace nei precedenti gradi di giudizio, si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione, ex art. 2697 c.c., relativa all’onere probatorio incombente sul Concessionario di produrre in giudizio i documenti di cui viene contestata l’esistenza (cartelle esattoriali), pronunciandosi erroneamente sulla omessa notifica delle cartelle.

2. Il motivo è fondato.

3. Dall’esame delle emergenze processuali, consentito a questa Corte,poichè trattasi di un denunciato error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (e, a ben vedere, dalla stessa narrativa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a pag. 2 del controricorso) risulta che: – la contribuente ha avuto conoscenza delle cartelle di pagamento solo a mezzo di estratti di ruolo; ha formulato uno specifico motivo di impugnazione dell’atto concernente la mancata regolare notificazione delle cartelle; Equitalia Servizi di Riscossione (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) non si è costituita nei precedenti gradi di giudizio.

4. Orbene nel caso di specie, la CTR ha – erroneamente – omesso di pronunciarsi sul punto decisivo, relativo all’onere probatorio gravante sul Concessionario, di fornire la prova dell’avvenuta regolare notificazione delle cartelle, considerando il fatto che l’Ufficio fosse rimasto contumace per entrambi i gradi del giudizio di merito. E’ proprio la contumacia dell’Ufficio che avrebbe dovuto invece sollecitare la CTR ad una espressa pronuncia sul punto, anche alla luce dei principi enunciati da questa Corte (cfr. Cass. n. 29133/2018) in tema di notifica delle cartelle esattoriali.

5. La sentenza, pertanto, va cassata con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019 Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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