Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33310 del 17/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27312-2018 proposto da:

D.S.L., elettivamente domiciliata in Pianella, via Villa de Felici 26, presso lo studio dell’Avvocato SANDRO MARINELLI, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SA.MO.CAR S.P.A., elettivamente domiciliata a Roma, via degli Scipioni 110, presso lo studio dell’Avvocato MARCO MACHETTA che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI PESCARA del 25/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, il quale ha chiesto che il rigetto del ricorso;

lette le memorie depositate dal ricorrente e dalla società

resistente;

RILEVATO

che:

1. il tribunale di Pescara, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato a propria incompetenza, per essere territorialmente competente il tribunale di Roma;

2. il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: – l’art. 13 delle condizioni generali di contratto ha indicato il foro di Roma quale foro esclusivo competente per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto; – tale condizione è stata specificamente approvata con l’ulteriore sottoscrizione da parte dell’attore, con espressa esclusione di ogni altra diversa giurisdizione; – dalla proposta di acquisto del 2/7/2016 emerge che il ricorrente, avendo indicato il proprio numero di partita IVA, non può essere qualificato come consumatore;

3. D.S.L. ha impugnato, per due motivi, la predetta ordinanza con regolamento di competenza;

4.1. il ricorrente, in particolare, lamentando l’erronea esclusione dell’operatività della disciplina a tutela del consumatore prevista dal D.Lgs. n. 206 del 2005 e, correlativamente, l’applicazione del cd. foro del consumatore, e la violazione del principio del contraddittorio, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha erroneamente ritenuto che lo stesso non potesse essere qualificato come consumatore in ragione del fatto che nella proposta d’acquisto aveva indicato il proprio numero di partita IVA;

4.2. così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che il consumatore, come stabilito dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta e che tale qualità può essere rivestita anche dai professionisti che sono parti di un contratto che non rientra nello specifico ambito della propria attività, com’è accaduto nel caso in esame: il bene oggetto del contratto, infatti, ha osservato il ricorrente, è un’autovettura, che non è certamente connessa all’esercizio della professione svolta dal D.S. – peraltro neppure indicata nella scheda contrattuale -, che è quella di dentista; l’attore, in effetti, con la sottoscrizione del contratto, aveva quale unico interesse quello di soddisfacimento di un’esigenza della vita privata di relazione del tutto estranea all’esercizio della propria attività professionale;

4.3. nelle controversie tra consumatore e professionista, ha aggiunto il ricorrente, al citato D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33 e art. 1469 bis c.c. prevedono che la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendosi la vessatorietà della clausola che statuisca come sede del foro competente una località diversa, a meno che il professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga non provi che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti: nel caso di specie, non è controverso che il contratto stipulato tra l’attore e la società convenuta sia stato concluso con l’adesione da parte del consumatore ad un formulario predisposto unilateralmente dal professionista mentre la mera sottoscrizione in blocco delle clausole vessatorie non dimostra un’apposita e specifica trattativa individuale tra le parti, come esplicitamente richiesto dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 4, ai fini della deroga dal foro competente;

4.4. la clausola in questione, peraltro, ha aggiunto il ricorrente, con l’espressione “qualsiasi controversia… sarà devoluta all’esclusiva competenza del Tribunale Ordinario di Roma”, non prevede la deroga del foro competente con la dovuta specificità, risultando inidonea la generica espressione “per qualsiasi controversia”;

4.5. infine, ha concluso il ricorrente, l’eccezione con la quale la società convenuta ha dedotto che il D.S. non riveste la qualità di consumatore è tardiva, non essendo stata sollevata nella relativa comparsa ma solo nelle note autorizzate, in violazione dell’art. 167 c.p.c., che trova applicazione anche nel rito speciale regolato dall’art. 702 bis c.p.c., ed è, quindi, inammissibile per violazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c.;

ritenuto, in linea di principio, che:

5.1. secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sè esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale (Cass. n. 11933 del 2006; Cass. n. 4207 del 2008; Cass. n. 13377 del 2007; Cass. n. 15531 del 2011; Cass. n. 11773 del 2013; Cass. n. 22810 del 2018);

5.2. la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale può essere, invece, considerata alla stregua del semplice consumatore quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività (Cass. n. 21763 del 2013; Cass. n. 8419 del 2019);

considerato, quanto al caso di specie, che:

6. l’indicazione della partita IVA del compratore contenuta nel contratto di vendita stipulato tra lo stesso, che incontestatamente svolge la professione di dentista, e la convenuta alienante, inequivocamente dimostra (al pari della sottoscrizione dell’assegno bancario utilizzato per pagare la relativa caparra, recante il timbro “Dott. D.S.L. odontoiatra e protesi dentaria”) che il ricorrente abbia inteso destinare l’automobile allo svolgimento della sua attività professionale e, quindi, che lo stesso, almeno ai fini della determinazione del giudice competente, ha stipulato il contratto non già nella qualità di consumatore quanto piuttosto in quella di professionista;

7. la clausola con la quale il contratto in questione ha stabilito che il tribunale di Roma quale foro esclusivo, oltre ad essere stata specificamente approvata per iscritto (art. 1342 c.c., comma 2), è sufficientemente precisa nello stabilire che “qualsiasi controversia… sarà devoluta all’esclusiva competenza del Tribunale Ordinario di Roma”, sicchè, esclusa l’applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, la stessa deve ritenersi senz’altro valida ed efficace;

8. l’eccezione d’incompetenza territoriale, in quanto sollevata dalla società convenuta nella comparsa di risposta in forza della predetta clausola, deve ritenersi senz’altro tempestiva, a nulla rilevando la contestazione della qualità di consumatore in capo all’attore successivamente formulata, alla quale, peraltro, come si evince dagli atti del giudizio, il ricorrente ha potuto adeguatamente replicare;

9. il ricorso dev’essere, quindi, rigettato;

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso e, per l’effetto, conferma la competenza del tribunale di Roma; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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