Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33448 del 17/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2895-2018 proposto da:

P.M.A. in proprio e nella qualità di coerede di EMANUELE UMBERTO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PORTALE GIACOMO;

– ricorrente –

contro

F.M.S., S.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, rappresentate e difese dall’avvocato DAZIO MARIA STELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 683/2017 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.

CONSIDERATO

Che:

P.M.A. si opponeva al precetto a lei intimato da S.R. e F.M.S. deducendo il vizio di notifica del titolo esecutivo e la mancata indicazione, nell’intimazione, della data di notifica del titolo azionato;

il Tribunale, qualificata la domanda come opposizione agli atti, la dichiarava inammissibile perchè proposta il ventunesimo giorno dalla notifica del precetto;

avverso questa decisione ricorreva per cassazione P.M.A. formulando un motivo;

resistevano con controricorso S.R. e F.M.S..

RILEVATO

Che:

con l’unico motivo si prospettava la violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 617, c.p.c., art. 111 Cost., poichè il tribunale avrebbe erroneamente rilevato la data del 19 novembre 2013 quale momento di consegna dell’atto di opposizione per la notifica, mentre dal timbro UNEP risulterebbe il giorno precedente;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il processo deve essere dichiarato estinto senza disporre sulle spese stante la correlativa rinuncia accettata come in atti;

trattandosi di fattispecie estintiva sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass., 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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