LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MARCHES BESSO Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29382-2018 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STELLA VIGLIOTTI;
– ricorrenti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 7201/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 05/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Foggia in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con decreto Rg n. 7201/2016 aveva omologato in capo a M.A. del requisito sanitario negativo relativamente all’assegno di invalidità civile ed aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.000,00 nonchè a metà delle spese di ctu, ritenendo ricorrere nella fattispecie una ipotesi di colpa grave di cui all’art. 96 c.p.c.
Avverso tale ultime statuizione proponeva ricorso il M. affidato ad un unico motivo.
L’Inps rimaneva intimato.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
Il ricorso risulta notificato solo agli uffici periferici dell’Inps e non all’Ufficio centrale dell’Istituto con sede in Roma e che pertanto il contraddittorio non risulta correttamente instaurato
P.Q.M.
Dispone che parte ricorrente provveda a rinotificare il ricorso presso la sede centrale dell’Avvocatura dell’Inps.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019