Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33477 del 17/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17499-2018 proposto da:

CIRCOLO ARCI OPERAIO BAGNELLESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO, 25, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FASAN, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA MONTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1731/3/2017 ‘della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di “tORINO, depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

La Corte.

RILEVATO

Che:

la Commissione tributaria provinciale di Verbania, con sentenze 67/2015,sez 2,e 42/2016,sez 2, rigettava i ricorsi proposti dal Circolo Arci operaio Bagnellese avverso gli avvisi di accertamento ***** e ***** rispettivamente per Ires e iva 2010 e 2011;

che avverso le dette decisioni il circolo contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Piemonte;

che il giudice di seconde cure, riuniti i processi, con sentenza 1731/3/2017, li rigettava;

che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il circolo contribuente sulla base di due motivi;

che ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate;.

che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che il contribuente ha, con apposita memoria, dichiarato e documentato di avere presentato istanza di definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento della prima rata.

RITENUTO

Che:

pertanto va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della definizione del procedimento amministrativo in questione.

PQM

Rinvia il processo a nuovo ruolo Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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