LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17499-2018 proposto da:
CIRCOLO ARCI OPERAIO BAGNELLESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO, 25, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FASAN, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA MONTINI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1731/3/2017 ‘della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di “tORINO, depositata il 04/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
La Corte.
RILEVATO
Che:
la Commissione tributaria provinciale di Verbania, con sentenze 67/2015,sez 2,e 42/2016,sez 2, rigettava i ricorsi proposti dal Circolo Arci operaio Bagnellese avverso gli avvisi di accertamento ***** e ***** rispettivamente per Ires e iva 2010 e 2011;
che avverso le dette decisioni il circolo contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Piemonte;
che il giudice di seconde cure, riuniti i processi, con sentenza 1731/3/2017, li rigettava;
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il circolo contribuente sulla base di due motivi;
che ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate;.
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
che il contribuente ha, con apposita memoria, dichiarato e documentato di avere presentato istanza di definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento della prima rata.
RITENUTO
Che:
pertanto va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della definizione del procedimento amministrativo in questione.
PQM
Rinvia il processo a nuovo ruolo Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019