Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33478 del 17/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17603-2018 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 40, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE SANGIOVANNI, GIOVANNI RE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10312/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO La Corte.

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza 10710/16, sez 12, accoglieva il ricorso proposto da P.M. avverso l’avviso di accertamento ***** per irpef 2010;

che avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Campania;

che il giudice di seconde cure, con sentenza 10312/2017,accoglieva l’impugnazione ritenendo adeguata la motivazione da parte dell’atto impugnato;

che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il P. sulla base di tre motivi;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

che il contribuente ha, con apposita memoria, dichiarato e documentato di avere presentato istanza di definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento della prima rata.

RITENUTO

Che:

pertanto va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della definizione del procedimento amministrativo in questione.

P.Q.M.

Rinvia il processo a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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