Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33718 del 18/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23729/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CREDITO SICILIANO SPA;

– intimata –

avverso il decreto n. 1025/16 del TRIBUNALE di ENNA, dep. addì

01/03/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate chiede, affidandosi ad un ricorso articolato su di un motivo e notificato il 02-06/10/2017, la cassazione del decreto in proc. n. 1025/16 r.g.v.g. del di 01/03/2017 del Tribunale di Enna, con cui, accolto il reclamo – ex art. 2674-bis c.c. e art. 113-ter disp. att. c.c. – di Cerved Credit Management spa (quale procuratore di Credito Siciliano spa) avverso la trascrizione con riserva dell’atto introduttivo di domanda revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di G.C. e G.R., la resistente Agenzia delle Entrate è stata condannata anche al pagamento delle spese in favore della reclamante (in ragione di Euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e accessori);

non espleta attività difensiva la sola intimata Cerved Credit Management spa, nella qualità;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

dell’unitario motivo di ricorso (di “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 2674 bis c.c., art. 113 ter disp. att. c.c., e dei principi in materia di volontaria giurisdizione”) è superflua l’illustrazione, per l’inammissibilità del gravame;

a differenza del diverso procedimento di cui all’art. 113-bis disp. att. c.c., quello di cui al successivo art. 113-ter, è concluso con decreto motivato reclamabile dinanzi alla Corte d’appello, la quale decide con provvedimento che non è mai impugnabile col ricorso di cui all’art. 111 Cost., trattandosi di un procedimento lato sensu cautelare, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate, ai sensi dell’art. 113-ter cit., vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, ove sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l’interessato possa ottenere, in via provvisoria, l’attuazione della pubblicità immobiliare, il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull’effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso (da ultimo, Cass. 21/02/2017, n. 4410; in precedenza già Cass. 07/02/1992, n. 1405, nonchè Cass. 6675/05);

il ricorso va allora dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendovi svolto attività difensiva l’intimata, nè ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, essendo esente la ricorrente dal versamento del contributo unificato (Cass. 14/03/2014, n. 5955).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

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