LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4880-2018 proposto da:
P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO NAVACH;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e dagli avvocati ALESSANDRO DI MEGLIO, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1988/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA FRANCESCA.
RILEVATO
che con sentenza in data 10 luglio – 16 agosto 2017 numero 1988 la Corte d’ Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta da P.R. per il conseguimento dell’assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222 del 1984;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava che il secondo c.t.u. nominato in appello, Dott. D.V.G., aveva accertato l’incidenza della malattia cardiovascolare sull’attività lavorativa di carpentiere edile svolta dall’assicurato – o in altre attività manuali paragonabili per impegno e dispendio fisico – in misura non superiore al 50%.
Non era ostativa la irregolarità procedurale in cui era incorso il c.t.u., per avere depositato l’elaborato peritale prima della scadenza del termine fissato con l’ordinanza di conferimento dell’incarico per la trasmissione di eventuali osservazioni.
Tale irregolarità era stata segnalata dal P. senza formalizzare una eccezione di nullità della relazione peritale – comunque relativa e sanabile – ma al solo fine di chiedere un rinvio della discussione per controdedurre sulla CTU.
Poichè il rinvio era stato concesso ed era stato fissato un termine per note difensive, le parti avevano avuto modo di dedurre sull’elaborato tecnico acquisito; non si era verificata alcuna violazione sostanziale del contraddittorio e non poteva essere accolta la richiesta del P. di concessione di un ulteriore termine per proporre osservazioni avverso la CTU;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso P.R., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto con l’unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c., comma 3, e dell’art. 6, paragrafo uno, CEDU nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – error in procedendo ed in iudicando, nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e del contraddittorio.
Ha assunto che la Corte territoriale, autorizzando le parti al deposito di note difensive, non lo avesse posto in condizione di esporre le ragioni di dissenso alla valutazione del c.t.u., privandolo del diritto di difesa, benchè tale pregiudizio fosse stato specificamente dedotto, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., nelle prime difese successive al deposito della ctu.
Dall’esame della consulenza medica si rilevava che il c.t.u. non aveva esaminato le sue attitudini lavorative (muratore/carpentiere) e le ripercussioni funzionali determinate su tali attitudini dalle patologie riscontrate.
che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso;
che invero questa Corte ha già affermato (Cassazione civile sez. VI, 09/10/2017, n. 23493) che la nullità derivante dal mancato invio alle parti della bozza della consulenza tecnica d’ufficio è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell’indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da potere comunque, all’esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri lui attribuiti ai sensi dell’art. 196, cioè a dire valutare la necessità o l’opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente.
Il medesimo principio è estensibile all’ipotesi in cui la violazione procedurale consista, come nella fattispecie di causa, nel deposito della relazione di consulenza prima del decorso del termine per le osservazioni.
La concessione del termine per controdedurre ha sanato la eccepita violazione ed ha consentito il diritto di difesa delle parti, ripristinando il contraddittorio rispetto agli esiti della consulenza. Il ricorso non è condivisibile laddove assume che autorizzando le parti al deposito di note difensive la Corte territoriale non avrebbe consentito di esporre le ragioni di dissenso alle valutazioni espresse dell’ausiliario giacchè con le note difensive ben possono essere poste anche questioni di natura tecnica;
che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;
che non vi è luogo a provvedere le spese, ricorrendo le condizioni di esenzione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 18 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019