Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33978 del 19/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 24419/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

DUEMME SGR s.p.a., (C.F.: *****) con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Pennella Nicola, con domicilio eletto presso l’Avv. dall’Avv. Prof. Pennella Nicola, con studio in Roma, Piazza Venezia n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n, 985(36/2015, pronunciata il 15 dicembre 2014 e depositata ii 17 marzo 2015;

udita la relazione svolta nell’Udienza pubblica del 15lsettembrei 2019 dal Consigliere Antezza Fabio.

RILEVATO

1. che l’Agenzia delle Entrata (“A.E.”) ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe;

2. che non risulta la notificazione del ricorso anche nei confronti del concessionario per la riscossione (“EQUITALIA”), parte nel giudizio di merito.

RITENUTO

1. pertanto, ex art. 331 c.p.c., di dover integrare il contraddittorio nei confronti dei concessionario per la riscossione (“EQUITALIA”) e, quindi, di rinviare il processo a nuovo ruolo assegnando alle parti termine per l’integrazione del contraddittorio pari a novanta giorni, decorrente dalla comunicazione alle stesse della presente ordinanza a cura della cancelleria-

P.Q.M.

rinvia il processo a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione (“EQUITALIA”) pari a novanta giorni, decorrente dalla comunicazione alle stesse della presente ordinanza a cura della cancelleria.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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