LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 25558/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
R.M. (CF *****);
– intimata –
e nei confronti di:
EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 79 depositata in data 28 marzo 2012 della Commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Taranto;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17 gennaio 2020 dal relatore Dott. Ceniccola Aldo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Basile Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. G. Rocchitta per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata in data 28 marzo 2012, la Commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Taranto, dichiarata la legittimità della chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate ed inammissibile l’impugnativa degli atti di accertamento num. ***** e della relativa cartella di pagamento, dichiarava la nullità dei restanti avvisi di accertamento num. ***** e della relativa cartella esattoriale, disponendo la riduzione dell’iscrizione ipotecaria nel limite delle somme ivi indicate.
Osservava la CTR, per quanto ancora di interesse, che, con riferimento ai titoli emessi nei confronti della socia persona fisica, erano evidenti i vizi denunciati alla stregua delle disposizioni del codice di rito (artt. 148 e 149 c.p.c.) e della L. n. 890 del 1992 (circa la notifica a mezzo posta), mancando la data in cui era avvenuta la notifica, la data in cui la raccomandata era stata spedita, le generalità del soggetto che aveva eseguito l’atto e la sottoscrizione dello stesso. Infatti, per legge, la copia spedita dell’atto notificato deve contenere la data, le generalità e la sottoscrizione del notificatore, come del resto statuito dalla Cassazione con sentenza n. 24442/08.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente ed Equitalia sud s.p.a. sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, e degli artt. 148 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non sussistendo il vizio di notifica rilevato dalla CTR: nel caso in esame, infatti, essendo la notifica avvenuta direttamente a mezzo del servizio postale, non occorrerebbero le indicazioni la cui mancanza è stata rilevata dai giudici di appello.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Premesso che la ricorrente ha impugnato l’iscrizione ipotecaria, sostenendo tuttavia la mancata notifica degli atti prodromici, il rilievo svolto dalla CTR circa l’irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento è erroneo.
1.3. Infatti, come condivisibilmente osservato da Cass. n. 29642/19, “In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione”.
1.4. Quanto, poi, alla mancanza della data rilevata dalla CTR, la questione deve ritenersi superata, sulla scorta degli avvisi di ricevimento allegati dall’Agenzia, ed allegati dalla stessa contribuente al ricorso introduttivo, dai quali emerge con chiarezza il momento nel quale la notifica è avvenuta.
2. Il secondo motivo, che censura l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (in quanto, secondo il ricorrente, la questione della presenza o meno dei due avvisi di ricevimento sarebbe irrilevante, attesa l’assenza di contestazione della contribuente), è assorbito.
3. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR di Bari, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Taranto, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020