Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10356 del 01/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5550-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO MANCUSO;

– ricorrente –

contro

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO BUONOCORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1067/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

RILEVATO

che con atto in data 8 luglio 2019, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione;

l’atto, sottoscritto dalla parte e dal difensore (anche per l’autenticazione della firma), è stato notificato a mezzo per alla controparte, costituita con controricorso;

che il controricorrente, con memoria depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio (fissata dal Presidente su conforme proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.), ha chiesto dichiararsi l’estinzione, insistendo per la condanna della rinunciante al pagamento delle spese;

che conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, con onere delle spese a carico della ricorrente. senza raddoppio del contributo: “in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 25485/2018; n. 19560/2015”.

visti gli art. 390,391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 1 giugno 2020

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