LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21998/2015 proposto da:
B.G., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO BOLLA;
– ricorrente –
contro
ALIFAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI N. 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA SALVUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPAOLO MARDEGAN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2347/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/06/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Treviso dall’Avv. B.G. nei confronti della Alifar s.r.l. per ottenere il pagamento della somma di Euro 4.955,33, quale corrispettivo dell’attività professionale stragiudiziale consistita nell’esame, lo studio e la redazione di un contratto stipulato tra la Alifar s.r.l. e la S.n.c. Albrigi; nonchè per l’errore e consulenza di altro contratto tra Halifax e ditta P.R..
– avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione l’Alifar s.r.l.;
– il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda della Alifar s.r.l., dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto dello ius postulandi in capo al professionista e riconosceva in favore dell’avvocato B. la somma di Euro 400,00, limitatamente alla consulenza prestata dal medesimo per la redazione del contratto stipulato tra la Alifar s.r.l. e la S.n.c. Pillon;
– proposto appello dal B., la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 2347/2014 del 22.10.2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 713/2008, accoglieva l’appello limitatamente al carattere costitutivo e non meramente dichiarativo della pronuncia dell’Ordine professionale di cancellazione dall’Albo dell’avvocato; nel merito, riteneva che il B. non avesse fornito la prova dell’attività professionale svolta in relazione al contratto Alifar – Abrigi, sia sulla base delle dichiarazioni dei testi, sia in relazione alla circostanza che la società Alifar s.r.l. aveva trasmesso alla Abrigi s.r.l. il testo del contratto in data antecedente alla trasmissione del medesimo da parte dell’Avv. B.. Quanto alle differenze relative al testo contrattuale, il giudice d’appello evidenziava la prassi della Alifar di utilizzare degli schemi predisposti ed adattabili;
– avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione B.G. sulla base di un unico articolato motivo;
– la Alifar s.r.l. ha resistito con controricorso.
RITENUTO
che:
– con l’unico motivo di ricorso, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 113 e 115 c.p.c., unitamente al vizio motivazionale, il ricorrente contesta la decisione della corte territoriale per aver affermato che il testo del contratto Alifar – Albrigi non era stato da lui redatto ma predisposto dalla società sulla base dello schema di altro contratto, nonostante detto schema contrattuale non fosse noto al ricorrente se non all’atto della costituzione in giudizio dell’Alifar, con atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
– il ricorso è inammissibile;
– il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, ragione per la quale il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.;
– il ricorso deve, inoltre, contenere i requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., in modo da consentire al giudice di legittimità di cogliere chiaramente i vizi tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c.;
– è pertanto inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (ex multis Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018, n. 11603; Cassazione civile sez. VI, 22/09/2014, n. 19959);
– nella specie, il ricorso è, da un lato, privo dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., dall’altro non individua in modo chiaro le censure alla sentenza impugnata;
– esso ricostruisce l’esposizione dei fatti in modo confuso, attraverso l’indicazione generica di atti e documenti prodotti nei giudizi di merito, richiamando le tesi difensive svolte in tali fasi e censurando le motivazioni della sentenza di primo grado; prosegue attraverso una riproduzione pedissequa della sentenza d’appello, con le doglianze in fatto ed in diritto, che si sovrappongono e si intersecano tra di loro;
– il ricorso così articolato non corrisponde allo schema legale previsto per il ricorso per cassazione, perchè del tutto inidoneo a cogliere i vizi dedotti in relazione alla sentenza impugnata, risolvendosi in un’inammissibile ricostruzione alternativa delle ragioni di fatto e di diritto rispetto a quella effettuata dal giudice di merito;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020
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