LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2427/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Vincent Immobiliare s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, nel giudizio di appello, dall’Avv. Marco Tognarini, presso il cui studio in Carrara alla Piazza Matteotti n. 4 era elett.te domiciliata per il giudizio di appello;
– intimata –
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata in Roma al Viale di Tor Marancia, n. 4;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1132/2015 della Commissione Regionale Tributaria della Toscana, depositata in data 15/6/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2020 dal Dott. Napolitano Angelo;
RITENUTO
CHE:
Con atto pubblico di compravendita del 10/3/2006, registrato in data 16/3/2006, serie 1T n. 617, alcuni comproprietari, ciascuno per la sua quota e congiuntamente per l’intero, vendettero alla società Vincent Immobiliare s.r.l. (d’ora in poi, anche “la società contribuente” o “la società”) un appezzamento di terreno della superficie complessiva di mq. 3.384, censito al NCT del Comune di Massa al fl. *****, mappali 691, 685, 688, 695, 696, 697, 694, 733, 735, al dichiarato prezzo di Euro 309.874.
L’acquirente dichiarò di volersi avvalere delle agevolazioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 (imposta di registro all’1%, imposta catastale e ipotecaria in misura fissa), e a tal fine dichiarò che si trattava di cessione di immobile situato in area soggetta a piano urbanistico particolareggiato regolarmente approvato, obbligandosi all’utilizzazione edificatoria dell’area entro cinque anni dalla data del rogito.
Con un primo avviso di rettifica e liquidazione, notificato in data 5/2/2008, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Massa rettificò il valore del terreno compravenduto in Euro 533.600, sulla base di una stima effettuata dall’Agenzia del Territorio.
Con un secondo avviso di liquidazione, notificato in data 15/4/2008, l’Ufficio contestò alla società acquirente che il terreno oggetto di compravendita ricadeva solo parzialmente nel perimetro del piano particolareggiato esecutivo, in quanto altra parte ricadeva in una fascia di rispetto stradale, che la rendeva inedificabile.
Tali avvisi vennero impugnati dalla società contribuente dinanzi alla CTP di Massa, dinanzi alla quale vennero successivamente impugnate, con l’evocazione in giudizio sia dell’Agenzia delle Entrate che dell’agente della riscossione, due cartelle di pagamento emesse per il recupero delle imposte sul maggior valore stimato del compendio immobiliare e per il recupero delle agevolazioni godute, considerate dall’Ufficio non dovute.
La CTP, disposta la riunione dei procedimenti, rigettò il ricorso relativo alla revoca delle agevolazioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, rideterminando, d’altra parte, il valore degli immobili oggetto della compravendita in Euro 411.000; respinse inoltre l’impugnazione delle cartelle, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione.
Su appello della società, nel contraddittorio con l’Ufficio, la CTR della Toscana confermò a rideterminazione del valore degli immobili operata dai giudici di primo grado, ma, in parziale riforma della sentenza appellata, annullò l’avviso di liquidazione relativo alla revoca delle agevolazioni fiscali.
Contro la sentenza della CTR, limitatamente alla parte relativa all’annullamento della revoca delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi.
La società e l’agente della riscossione non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
Preliminarmente, non avenco svolto la società contribuente attività difensiva, occorre rilevare che la notificazione del ricorso da parte dell’Amministrazione ricorrente, effettuata a mezzo pec presso il domicilio eletto dalla società in grado di appello, è valida, considerato che il 15 gennaio 2016, data nella quale risulta essere stata eseguito l’invio per pec da parte dell’Avvocatura erariale, era già in vigore (dal 1 dicembre 2015) il processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie dell’Umbria e della Toscana, ai sensi del D.M. 4 agosto 2015, art. 16, emanato in attuazione del D.M. n. 163 del 2013, art. 3, comma 3, ai sensi del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 12, comma 3, (Cass., 6-5, n. 17941/2016).
Orbene, se, a norma del D.M. 4 agosto 2015, art. 16, il 15 gennaio 2016 si sarebbe potuto notificare via pec un ricorso dinanzi alla CTR della Toscana, si deve ritenere che, parimenti, alla stessa data, si sarebbe potuto notificare via pec un ricorso per cassazione avverso una sentenza della stessa CTR.
1.Con il primo profilo del primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Avvocatura erariale censura la sentenza impugnata in quanto, pur rientrando molti dei terreni oggetto dell’atto di compravendita in un piano particolareggiato esecutivo approvato dal Consiglio comunale di Massa in data 20/12/1988, non erano state ancora stipulate convenzioni di lottizzazione al tempo dell’atto di trasferimento.
Ne conseguirebbe, secondo l’Avvocatura, che mancherebbe, per gli immobili compravenduti, il requisito dell’edificabilità, essendo peraltro quei terreni, in attesa di una convenzione, sottoposti a misure di salvaguardia secondo le norme del piano di indirizzo territoriale del Comune.
1.1 Col secondo profilo de primo motivo l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 1, a norma del quale “se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano pattuiti corrispettivi distinti”.
Orbene, con l’atto pubblico di compravendita i terreni furono acquistati in blocco, a corpo, per un prezzo complessivo.
Viceversa, non tutte le particelle di terreno rientrano nel piano particolareggiato esecutivo approvato dal Comune di Massa.
Alcune, infatti, ricadono in fascia di rispetto stradale, e pertanto sono inedificabili; altre in parte rientrano nel piano particolareggiato esecutivo, in parte rientrano nella fascia di rispetto stradale.
Ne consegue, secondo l’Avvocatura, che in presenza di aliquote diverse relative al trattamento fiscale della compravendita di terreni con diverse caratteristiche urbanistiche, dovrebbe applicarsi l’aliquota più alta.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, l’Avvocatura erariale censura la sentenza impugnata in quanto contenente una motivazione apparente, e per aver omesso ogni considerazione sulla questione dell’inedificabilità di alcuni terreni o di parte di essi.
3. Il primo profilo del primo motivo di ricorso è infondato.
Questa sezione, infatti, si è già espressa sulla ratio della disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, statuendo che la cessione dell’immobile compreso nel piano particolareggiato esecutivo prima della stipula della convenzione di lottizzazione non osta all’applicazione dei benefici previsti, tesi a favorire l’acquisto in vista della futura edificazione e della urbanizzazione dell’area (Cass., sez. V, n. 3536/2018).
Peraltro, la stessa giurisprudenza della Corte (Cass., sez. V., n. 20517/2016) ha chiarito che la valutazione delle caratteristiche di un terreno, ai fini che qui vengono in rilievo, deve essere fatta a prescindere dalle misure di salvaguardia, che, avendo solo una funzione cautelare, non sono idonee ad imprimere una vocazione all’immobile, ma si limitano a preservarlo in vista della futura approvazione dello strumento urbanistico.
Ne consegue che, nel caso di specie, il fatto che i terreni rientranti nel piano particolareggiato esecutivo siano attualmente sottoposti a misure di salvaguardia non esclude che l’acquirente possa concludere con il Comune una convenzione di lottizzazione in vista dell’edificazione del compendio immobiliare, salvo l’onere dell’utilizzazione edificatoria entro cinque anni dall’acquisto, ai fini della conservazione delle agevolazioni.
3.1 E’, invece, fondato il secondo profilo di censura in cui si articola il primo motivo, fondato sulla violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 1.
In vero, i terreni risultano essere stati acquistati in blocco ed a corpo, con la previsione di un corrispettivo globale.
Ne consegue che, essendo stato pacifico tra le parti, nel giudizio di merito, che i terreni oggetto della compravendita sono alcuni inedificabili in quanto ricadenti in fasce di rispetto stradale, altri edificabili in quanto ricompresi nell’ambito del piano particolareggiato esecutivo, si applica alla base imponibile, come rideterminata dai giudici d merito, l’aliquota più alta tra quelle previste in relazione alle diverse particelle di terreno oggetto dell’atto di trasferimento.
4. L’accoglimento del secondo profilo di censura del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo fondato sul difetto di motivazione della sentenza impugnata.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, per quanto di ragione; la sentenza impugnata deve essere cassata e, fermo restando il giudicato interno relativamente alla determinazione del maggior valore dei terreni compravenduti, il ricorso originario deve essere rigettato nella parte in cui ha avuto ad oggetto la revoca delle agevolazioni ed il relativo avviso di liquidazione.
6. Considerato il particolare andamento del processo nei gradi di merito, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
In base al principio della soccombenza, la società contribuente intimata deve essere condannata a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in prime cure dalla contribuente con riferimento alla revoca delle agevolazioni ed al relativo avviso di liquidazione. Compensa tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Condanna la società Vincent Immobiliare s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro seimila per onorari, oltre al rimborso elle spesegenerai ce e spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 4 giugno 2020