Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10929 del 09/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22494-2018 proposto da:

S.F., T.I., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA RIITANO, rappresentate e difese dall’avvocato FRANCESCO PATRUNO;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, B.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 188/2018 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

RILEVATO

che:

1.- T.i. e S.F. hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di Unipolsai Ass.ni s.p.a. e di B.V., avverso la sentenza n. 188 del 2018 emessa dal Tribunale di Trani il 25.1.2018, non notificata, con la quale il Tribunale, in accoglimento dell’appello della compagnia di assicurazioni, dichiarava inoperante la polizza assicurativa a protezione del rischio incendio conclusa da B.V., la cui vettura, esplodendo a seguito di un incendio nei pressi del fondo delle attrici, lo aveva danneggiato.

2. – Le ricorrenti deducono sia la violazione e falsa applicazione del codice delle assicurazioni, art. 122, in relazione al mancato riconoscimento della copertura assicurativa per il giorno 6.6.2009, sia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che indicano nella individuazione del giorno esatto in cui era stata effettuata la denuncia di furto, circostanza determinante ai fini della decisione, perchè se la denuncia fosse stata effettuata, come sostenevano loro, il giorno stesso dell’incendio, la copertura assicurativa sarebbe stata ancora operante.

3. – Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. – Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta fondatezza dello stesso, sulla base di queste osservazioni: sussiste il vizio di motivazione lamentato, non avendo il giudice di appello considerato la decisività della data esatta della denuncia di furto depositata in atti, che, se intervenuta il giorno stesso dell’incendio, poche ore prima, come sostenuto dalle ricorrenti, avrebbe portato ad escludere l’applicazione dell’art. 122 cod. ass., in base al quale l’assicurazione non ha effetto se la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.

5. – Il collegio condivide le considerazioni contenute nella proposta.

Il ricorso deve essere accolto.

La domanda proposta da T.I. e S.F., di risarcimento dei danni riportati al proprio fondo rustico a causa dell’incendio provocato dalla vettura di proprietà di B.V., assicurata con la UnipolSai, che aveva preso fuoco propagando le fiamme al loro terreno, veniva accolta in primo grado ma rigettata in appello nei confronti della compagnia di assicurazioni perchè il veicolo non sarebbe stato dotato di copertura assicurativa operativa il giorno del sinistro, sulla base del disposto dell’art. 122 cod. ass., comma 3, che prevede che “l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario (prohibente domino)”.

6. – Il tribunale quale giudice d’appello ricostruiva la nozione di circolazione contro la volontà del proprietario affermando che a tal fine è necessario non solo che il proprietario manifesti il proprio dissenso alla circolazione del veicolo, ma anche che abbia adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili dall’uomo medio perchè ciò non accada. Desumeva la prova che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la volontà del suo proprietario dal fatto che questi avesse denunciato il furto del mezzo.

Quindi, riteneva applicabile alla situazione di fatto, così accertata, la norma dell’art. 122 cod. ass., comma 3, là dove prevede che la copertura assicurativa viene meno dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata denuncia alla pubblica sicurezza, introducendo in questo caso l’intervento a copertura del Fondo di Garanzia, mentre sino al momento della presentazione della denuncia e per il giorno in cui la stessa viene presentata la garanzia è ancora operativa.

7. – Tuttavia, come evidenziato dalle ricorrenti c’è un salto logico nella parte finale della motivazione derivante dall’omessa considerazione di un fatto decisivo: premessa la corretta ricostruzione in diritto, il tribunale avrebbe dovuto dar conto delle circostanze di fatto che lo inducevano a ritenere che il fatto verificatosi fosse sussumibile nella fattispecie normativa indicata, e si collocasse di conseguenza fuori dalla operatività della garanzia assicurativa: mentre il provvedimento si limita ad affermare, nella parte iniziale della motivazione, che il proprietario aveva denunciato la sottrazione dell’auto, alla quale altri avrebbero dato fuoco in prossimità del fondo delle ricorrenti, ma non accerta quando questa denuncia sia intervenuta, in particolare se essa sia avvenuta il giorno stesso dell’incendio, come sostengono le ricorrenti facendo riferimento al documento prodotto in atti e debitamente richiamato, e del quale non si è tenuto conto, nel qual caso a norma dell’art. 122 citato, la garanzia sarebbe stata ancora operativa o in giorno precedente.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa al Tribunale di Trani in persona di diverso giudicante affinchè questo esegua l’accertamento di questo fatto decisivo e ne tenga conto, nella sua decisione, nonchè provveda alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie, cassa e rinvia al Tribunale di Trani in persona di diverso giudicante anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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