Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10941 del 09/06/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10394/2018 proposto da:

MTN INTERNET COMPANY SRL, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, Viale UMBERTO TUPINI n. 113 presso l’avvocato Prof. NICOLA CORBO che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– controricorrente –

e CURATELA FALLIMENTO MTN INTERNET COMPANY srl in liquidazione;

-intimata –

avverso la sentenza n. 268/2018 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa IOFRIDA GIULIA.

PREMESSO che:

– con sentenza del 27.07.2017 il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto il ricorso proposto da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (poi Agenzia delle Entrate Riscossione) ed ha dichiarato il fallimento della MTN Internet Company S.r.l.;

– avverso la sentenza di fallimento ha proposto reclamo la società, chiedendone la revoca per i seguenti motivi: assenza di legittimazione sostanziale e processuale di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., per essere stata cancellata dal registro delle imprese, prima della proposizione dell’istanza di fallimento; difetto di ius postulandi della stessa parte, a causa dell’inefficacia del mandato difensivo, rilasciato prima ed utilizzato dopo l’estinzione della società Equitalia; difetto di legittimazione del creditore ricorrente a proporre domanda di fallimento sulla base di un credito contestato in sede giudiziale; insussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 1 L.F..; si è costituita la curatela del fallimento, contestando i motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto del reclamo stesso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace;

– la Corte d’Appello di Salerno ha rigettato tutti i motivi di reclamo, confermando la dichiarazione di fallimento della società;

– in particolare, la Corte territoriale ha qualificato la domanda (l’istanza di fallimento), ritenendo la stessa proposta dal nuovo ente pubblico economico (sulla base del tenore letterale dell’intestazione dell’atto: “Equitalia Servizi Riscossione spa (oggi Agenzia Entrate Riscossione)”), subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla disciolta Equitalia Servizi di Riscossione spa, ed ha affermato che tale nuovo soggetto aveva legittimamente utilizzato le procure sostanziali ed il mandato alle liti per l’esercizio dell’azione giudiziaria, rilasciati nell’aprile 2017, dalla società dante causa, prima anche della sua estinzione e dell’istituzione del nuovo ente successore, in quanto a quest’ultimo la legge ha disposto il trasferimento senza soluzione di continuità di rapporti e funzioni di natura sostanziale e processuale già facenti capo alle società di riscossione del gruppo Equitalia;

– avverso la suddetta sentenza, la MTN Internet Company S.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), mentre la Curatela del Fallimento non svolge difese;

– la ricorrente ha depositato memoria;

– la ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 125 c.p.c. e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016, per avere la Corte d’Appello ritenuto ammissibile l’istanza di fallimento presentata, da Equitalia Servizi di Riscossione, successivamente al 1/7/2017 ed alla sua estinzione ex lege; 2) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione delle norme impugnate con il primo motivo e dell’art. 83 c.p.c. per non aver la Corte d’Appello accolto l’eccezione relativa al difetto di ius postulandi del difensore, nominato prima dell’estinzione di Equitalia, nell’aprile 2017, Avv.to Rina Pierfrancesco, il quale ha esercitato l’azione, nel luglio 2017, dopo l’estinzione della stessa società, in nome di Agenzia Entrate Riscossione, pur essendo il mandato alle liti cessato per effetto della sua cancellazione dal Registro delle Imprese; con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016, per non avere la Corte d’Appello verificato l’effettiva titolarità del potere di nomina in capo al funzionario di Equitalia che aveva effettuato la nomina del difensore Avv.to Rina.

RITENUTO

che:

– esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c., in difetto di precedenti specifici di questo giudice di legittimità, e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 9 giugno 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472