LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26555-2018 proposto da:
G.A., titolare dell’omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOACCHINO GESMUNDO 6, presso lo studio dell’avvocato CONSOLINO ARINIELLO, rappresentato e difeso dagli avvocati CANIO DE ROSA, VITO LUCIO PAOLANTONIO;
– ricorrente –
contro
A.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3780/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa FALASCHI MILENA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, con sentenza n. 168/2011, in accoglimento dell’opposizione proposta da A.F., nella qualità di proprietario di un immobile sito in Bisaccia per la ristrutturazione del quale era stato sottoscritto un contratto di appalto (anche a seguito dell’ottenuto contributo per la ricostruzione post terremoto ex L. n. 219 del 1981), revocava il decreto ingiuntivo e in parziale accoglimento delle domande “riconvenzionali”, in particolare di quella di risarcimento dei danni formulate dall’ A., condannava l’appaltatrice al pagamento di Euro 5.667,48 per vizi ed Euro 19.678,48 a titolo di penale per ritardo nella consegna delle opere, rigettata quella di risoluzione.
In virtù di gravame interposto dal G., la Corte di appello di Napoli, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 3780/2017, accoglieva parzialmente l’appello limitatamente alla eccepita decadenza dall’azione di cui all’art. 1667 c.c., accertato che il committente non aveva provveduto a denunciare i vizi nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dall’opponente, confermata la condanna del G. al pagamento della penale per il ritardo nella consegna delle opere oltre interessi, oltre a condannare l’ A. al pagamento del saldo dovuto per i lavori realizzati.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli G.A. propone ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo.
A. è rimasto intimato.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:
con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 116 c.p.c. In particolare, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di valutare la variante intervenuta in corso d’opera, al fine di ritenere giustificato il ritardo nella consegna dei lavori oltre i termini pattuiti.
La doglianza non può trovare ingresso, per essere il motivo volto a ridiscutere la ricostruzione della responsabilità contrattuale in capo al G. per il ritardo nella consegna dei lavori fatta propria dal giudice di appello, e mira a richiedere a questa Corte di effettuare una nuova valutazione di tutte le risultanze istruttorie – esaminate dal Giudice di appello – secondo una diversa prospettazione e ricostruzione dei fatti operata dalla parte ricorrente.
1,a censura si pone, pertanto, al di fuori dei limiti imposti al sindacato di legittimità, vincolato al controllo della conformità a diritto della decisione secondo il parametro individuato dai tassativi vizi deducibili con il ricorso ex art. 360 c.p.c., tentando di sovrapporre una propria diversa valutazione ed un proprio convincimento a quello raggiunto dal giudice del merito (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013 n. 21672).
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi, poichè l’art. 116 c.p.c. prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure che il legislatore prevede per una diversa risultanza probatoria b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso.
La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 20 dicembre 2007 n. 26965).
Poichè la censura è stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge, e non sotto quello del vizio di motivazione o dell’error in procedendo e la questione posta si sostanzia in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, essa deve ritenersi inammissibile (Cass., Sez. Un., n. 21672 del 2013 cit.).
In particolare, nella vicenda in esame, il ricorrente lamenta che il giudice territoriale abbia omesso la valutazione della variante rispetto all’originario progetto che, a suo dire, avrebbe comportato un giustificato ritardo. Prosegue il ricorrente, che la corte di merito avrebbe omesso di prendere in considerazione la stessa e, per l’effetto, affermato erroneamente che il G. non aveva fornito alcuna prova a giustificazione del ritardo.
In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte di appello – pag. 8 dell’impugnata sentenza – dopo aver accertato il ritardo nell’ultimazione dei lavori, ha liberamente apprezzato e valutato il rilievo dell’appellante circa la variante in corso d’opera, valutandola insufficiente a provare l’accertato ritardo proprio perchè aveva riguardato un piccolo ampliamento della stalla e non già l’intero immobile. Trattasi di espressa motivazione, in alcun modo censurata dal motivo in esame.
Nè nel pur articolato ricorso il G. indica specifici elementi quantitativi in ordine ai giorni, materiali impiegati, metri quadri costruiti ovvero altri elementi utili a far ritenere macroscopicamente illogica la valutazione data dalla Corte distrettuale.
Sulla base delle ragioni sopra esposte, il motivo così come formulato – sotto il profilo della violazione di legge – e per il contenuto della censura, che non trova un reale riscontro nella pronuncia gravata, non può trovare accoglimento.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Non essendo state svolte difese dalla controparte rimasta intimata, non vi è pronuncia sulle spese processuali.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 9 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 9 giugno 2020