LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29559-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.G.;
– intimato –
e da:
A.G., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato PACE FABIO;
– controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1233/2015 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 17/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 1233/38/15, depositata in data 17/11/2015, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in sede di giudizio di riassunzione promosso da A.G. a seguito della decisione (n. 30320/2011) di questa Corte, ha rigettato l’appello a suo tempo interposto dall’Ufficio, avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;
per quanto qui rileva, la CTR, ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso pari ad Euro 150.571,00, determinati sulla base della redditività degli accantonamenti a bilancio ENEL per il finanziamento delle prestazioni PIA, pari a quella ottenuta sul mercato dell’intero patrimonio ENEL;
avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi a tre motivi;
il contribuente si difende con controricorso e ricorso incidentale articolato su due motivi.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso principale viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, nonchè dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR disposto l’espletamento della CTU al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
2. con il secondo ed il terzo motivo, dedotti congiuntamente, viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 384 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17 e 42 (ora 45), della L. n. 482 del 1985, art. 6, e dell’art. 2697, c.c., per la mancata attuazione del principio di diritto sancito nella sentenza di cassazione con rinvio e comunque di quanto ivi statuito;
3. con il primo motivo del gravame incidentale viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 384 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR violato il principio di diritto a cui avrebbe dovuto uniformarsi in sede di rinvio;
4. con il secondo motivo del gravame incidentale viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’accertare, da parte del giudice di secondo grado, se le somme affluite nel fondo PIA fossero state o meno impiegate sui mercati finanziari, così violando il “dictum” della sentenza rescindente;
5. va data priorità per ragioni di ordine logico all’esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale;
6. il “thema decidendum” consiste nello stabilire quale sia il regime fiscale del Fondo di previdenza integrativa esterna per i dirigenti ENEL, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale sulla base di quanto previsto dagli interventi legislativi intervenuti in materia (D.Lgs. n. 124 del 1993 – L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5, – D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 9, comma 1, lett. a);
7. questa Corte, con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, alla quale si è richiamata la decisione rescindente, ha affermato sulla materia in disamina i seguenti principi:”In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanta riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R.”;
8. in particolare, con riferimento al fondamentale concetto di “rendimento” la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato, infine, che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”;
9. sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte, si è attestata con numerosi arresti (Cass. nn. 15853/18,720/17,10604/15) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità, su una lettura dei principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo la quale: a) il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario o su altre tipologie di mercato (es. mercato immobiliare), del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento; b) sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; c) deve escludersi che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL; d) la prova dell’avvenuto investimento secondo le modalità di cui sopra deve essere fornita dal contribuente, quale soggetto richiedente il rimborso;
10. per quanto precede, i motivi divisati del ricorso principale risultano fondati, e devono essere accolti, atteso che la sentenza impugnata, travisando i principi dianzi richiamati, ha ritenuto di individuare il rendimento sulla base della redditività ricavabile dagli investimenti sul mercato dell’intero patrimonio ENEL, senza alcuna distinzione tra capitale accantonato ed investimenti effettuati sullo stesso; nè il contribuente ha fornito prova sull’effettivo investimento del capitale secondo i principi sopra richiamati;
11. alla stregua di ciò, risultano assorbiti il primo motivo del ricorso principale ed i motivi del gravame incidentale;
12. la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
13. stante la peculiarità dei profili divisati, possono essere compensate le spese relative ai gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale anche il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese delle fasi di merito, e condanna A.G. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020