Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.10959 del 09/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4168-2018 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUSSO CORVACE GIUSEPPE, TRIMARCHI LAURA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4681/2017 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

RITENUTO

Che:

– la C.T.R. Lombardia, con sentenza 4681/06/17, accoglieva l’impugnazione proposta, avverso la sentenza della CTP di Varese 520/5/2016, dalla Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Varese nei confronti di Soc. Autostrade per l’Italia spa., che aveva impugnato l’avviso di accertamento estimi catastali;

– avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte, Soc. Autostrade per l’Italia spa eccependo:

– in via preliminare, obiter dictum del Giudice di appello. In subordine, violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 115, c.p.c., del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 3, del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 8, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, dell’art. 97 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.;

– violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omesso esame della documentazione allegata agli atti difensivi, nonchè di fatti di comune esperienza;

-l’intimata Agenzia delle Entrate non si costituiva.

CONSIDERATO

Che:

– con l’originario ricorso la soc. Autostrade per l’Italia si era opposta all’accertamento catastale dell’Agenzia del Territorio di Varese che, in seguito ad un controllo effettuato ad esito di una procedura DOCFA, aveva mutato da E1 in B1 la categoria di un immobile in Olgiate Olona presso lo svincol autostradale Busto Arsizio A8 relativo a caserma di pubblica sicurezza. La ricorrente deduceva che la caserma in questione era stata, per errore, originariamente classata in B1 e, nel 2014, si era provveduto, mediante appunto procedura Docfa, a chiedere il classamento in categoria E1 in ragione del fatto che l’immobile in questione, destinato al controllo e alla vigilanza della rete autostradale, si inseriva nel contesto generale del c.d. “corpo autostradale”, in cui perdeva autonomia funzionale e reddituale, trattandosi di bene asservito in via esclusiva alla rete autostradale di pubblica utilità, gestita da Autostrade per l’Italia s.p.a. in regime di concessione statale.

La CTP di Varese con la sentenza n. 520/2016 accoglieva il ricorso della società e la C.T.R. Lombardia accoglieva l’impugnazione proposta dalla Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Varese.

Ad avviso di questa Corte, il ricorso proposto dalla Soc. Autostrade per l’Italia spa. è improcedibile.

Dal ricorso risulta, infatti, che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 4681/06/17 (qui impugnata), depositata il 15.11.2017, era stata notificata al ricorrente il 24.11.2017. Tuttavia, non risulta depositata copia autentica di detta sentenza con la relazione di notificazione, come previsto dal disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

In atti vi è copia della sentenza di appello, senza però che sia stata versata anche la relata di notifica. Peraltro la copia autentica con relata di notifica non risulta nemmeno prodotta dalla parte intimata, non essendo la stessa costituita, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. (da ultimo Cass. 19695/19).

Nulla sulle spese. Doppio CU.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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