Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11036 del 10/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8017-2018 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO DOMENICO GULLO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA SALVATORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 841/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Messina con al sentenza n. 841/2017 aveva riformato la decisione con la quale il Tribunale di Patti aveva riconosciuto il diritto di R.V. a rendita conseguente all’infortunio sul lavoro occorso il 22.3.1988, pari al 18%.

La Corte territoriale aveva ritenuto che l’aggravamento richiesto fosse intervenuto oltre i dieci anni considerati dall’art. 83 TU n. 1124/65 trattandosi di infortunio occorso il 22 marzo 1988, di prima revisione con riconoscimento dal 11% al 13% risalente al 26.2.2002 e di aggravamento riconosciuto pacificamente decorrente dall’ottobre 2011.

Avverso detta decisione il R. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva l’Inail anche eccependo la tardività del ricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. All’adunanza fissata del 6 febbraio e nella successiva riconvocazione del 3 luglio 2019 era rilevata la mancata comunicazione all’Inail della fissazione delle predette adunanze e disposto quindi, di conseguenza, il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire la comunicazione anche al predetto Istituto. All’odierna adunanza la causa, espletate le formalità richieste, era posta in decisione.

CONSIDERATO

CHE:

Risulta preliminare l’esame della eccezione di tardività sollevata dall’istituto controricorrente. La sentenza oggetto di impugnazione era stata emessa il 13 luglio 2017 e pubblicata il 20 luglio 2017. La notifica è intervenuta a mezzo PEC il 20 febbraio 2018 e quindi oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.

La tardività del ricorso rende inammissibile lo stesso.

La pronuncia di inammissibilità non consente l’esame dei motivi di censura proposti, da ritenersi quindi assorbiti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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