Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11043 del 10/06/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35181-2018 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DIEGO GIARRATANA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 3342/2015 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositato il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Agrigento con decreto del 31.5.2018 emesso in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato l’insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento, in favore di A.I., della indennità ai sensi della L. n. 448 del 2001, ex art. 39 (talassemia major), anche dando atto che la A. era affetta da talassemia intermedia.

Successivamente, in sede di istanza di correzione materiale della omologa in oggetto, lo stesso tribunale aveva rigettato l’istanza della A. diretta alla omologa del requisito sanitario utile alla indennità per la talassemia intermedia, ritenendo che la domanda azionata dalla assistita fosse stata diretta al solo requisito per la talassemia major e che pertanto alcuna domanda fosse stata avanzata con riguardo alla talassemia intermedia.

Avverso il provvedimento di omologa era proposto ricorso straordinario affidato a due motivi cui resisteva con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio del 4.12.2019.

Successivamente, in data odierna, la Corte si riuniva in sede di riconvocazione.

CONSIDERATO

Che:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,287, 324 e 445 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale, in sede di omologa, disatteso le risultanze della ctu inerenti al requisito sanitario di talassemia intermedia, statuendo la insussistenza del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta. Rileva il ricorrente che il rigetto dell’istanza di correzione dell’errore materiale aveva resa definitiva la statuizione del tribunale sì da renderla impugnabile in sede di legittimità;

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112-287-445 bis c.p.c. e della L. n. 448 del 2001, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale escluso di omologare il requisito sanitario utile alla prestazione, pur essendo, quest’ultima, riconoscibile anche in caso di talassemia intermedia.

Con riguardo al preliminare tema della impugnabilità del decreto di omologa questa Corte ha statuito che “Il decreto di omologazione del requisito sanitario ritenuto sussistente dal c.t.u. nell’accertamento tecnico preventivo, emesso dal giudice ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè le conclusioni dell’accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi dello stesso articolo, comma 4, prima dell’emissione del decreto e ciò in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo”(Cass. n. 8878/2015).

Ha poi soggiunto che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa ai sensi del cit. articolo, commi 4 e 5 – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, sicchè, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, nè il provvedimento ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 22721/2016; conf. Cass. n. 20847/2019) I principi enunciati evidenziano come la emissione del decreto di omologa da parte del giudice costituisce limite invalicabile rispetto ad ogni contestazione di merito sia rispetto al requisito sanitario che alle altre condizioni dell’azione proposta.

Peraltro, deve ribadirsi che il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., (salvo che per il capo relativo alle spese), può risultare viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione.

La correzione costituisce dunque valido rimedio nel caso in cui il decreto si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice. In tal caso, come già affermato da questa Corte, il provvedimento giudiziale risulta essere esorbitante rispetto allo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, acquista natura decisoria ed è quindi suscettibile di essere impugnato con rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7. Ciò a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa – altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali – della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all’atto dell’emissione del decreto (Cass. n. 29096/2019).

Nel caso di specie il Tribunale di Agrigento, pur in presenza di un accertamento peritale positivamente espresso con riguardo alla talassemia intermedia, ha ritenuto di escludere la correzione richiesta valutando come non proposta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie di talassemia intermedia, avendo fatto riferimento, la A., alla sola talassemia major. La decisione in tal senso assunta costituisce indiscutibile attività valutativa del giudice e non soltanto semplice “scollamento”, non voluto, tra le risultanze della ctu e il provvedimento finale.

In ragione di ciò, ed in ragione dei principi sopra evidenziati, deve quindi ritenersi ammissibile l’impugnazione del decreto di omologa in esame, in quanto la discrasia tra risultanze peritali e provvedimento adottato è frutto di attività valutativa del giudice, non è emendabile in sede di correzione dell’errore materiale, ma è meritevole di tutela giurisdizionale impugnatoria.

Il rimedio adottabile, escluso l’appello, è quello generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma VII, (Cass. n. 29096/2019).

Posta dunque l’ammissibilità del ricorso, deve ritenersi fondato il secondo motivo dello stesso.

Il tribunale ha escluso la possibilità di omologare il requisito sanitario relativo alla talassemia intermedia poichè ha ritenuto non proposta la domanda a tal riguardo.

Va rilevato che il ricorso relativo alla fase sommaria nella parte espositiva fa riferimento alla talassemia major, mentre nelle conclusioni contiene la richiesta di accertamento delle condizioni utili per la prestazione relativa alla L. n. 448 del 2001, art. 39.

Deve ancora osservarsi che la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 131, ha esteso gli stessi benefici previsti dal predetto art. 39 anche ai lavoratori affetti da talassemia intermedia. A ciò consegue che il richiamo alla prestazione di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 39, contiene il riferimento ad entrambe le patologie, con scarso rilievo che sia indicata la sola talassemia major e non quella intermedia, in quanto l’interesse dell’assistito è rivolto alla prestazione che, nel caso di specie, è la medesima, in entrambi i tipi di patologia.

Alla medesima conclusione si giunge anche ponendo l’attenzione al consolidato orientamento secondo cui in tema di prestazioni assistenziali, il giudice investito della domanda di una prestazione collegata ad un maggiore grado di invalidità (ad es. pensione di inabilità), per la quale risulti carente il requisito sanitario, qualora, per la percentuale accertata, ricorrano le condizioni per l’attribuzione di una prestazione di minore entità (assegno di invalidità), può riconoscere, pur in mancanza di esplicita richiesta dell’interessato, quest’ultima prestazione se sussistano i necessari requisiti socioeconomici, in quanto implicitamente compresa nella più ampia domanda di pensione (Cass. n. 3027/16; Cass. n. 17452/14).

La necessaria attenzione alla prestazione richiesta quale finalità dell’accertamento sanitario invocato e comunque la applicazione del principio che valorizza l’interesse ad una prestazione di minor entità anche coniugando ragioni di economia processuale, fanno ritenere fondato il motivo. Il decreto impugnato deve quindi essere cassato e rimessa la causa al Tribunale di Agrigento, diverso giudice, perchè valuti la controversia in applicazione dei principi esposti, anche decidendo sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte successivamente riconvocata in data odierna, nella medesima composizione, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Agrigento, diverso Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019 ed il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472