LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 10481-2019 proposto da:
G.P., C.R., quali difensori della DAUNIA MEDICA SPA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi il primo da se stesso e il secondo dall’avvocato PASQUALE GENTILE;
– ricorrenti –
contro
P.A.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 33305/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO
CHE:
gli Avvocati G.P. e C.R. nella qualità di difensori della Società Daunia Medica S.p.a. hanno presentato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella Sentenza di questa Corte n. 33305 del 2018, che, nel rigettare il ricorso proposto da P.A.L. contro la Società per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 2207 del 2016, depositata in data 26 ottobre 2016, aveva condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in “…Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali”, senza tener conto della richiesta di distrazione dei difensori della Società, dichiaratisi antistatari;
P.A.L., ricorrente nel giudizio originario, cui la predetta istanza di correzione è stata notificata, non ha svolto attività difensiva in questa sede;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
gli istanti, nel dedurre la piena validità della dichiarazione di distrazione delle spese di lite rilevano, in particolare, che: a) l’Avv. G.P., subentrato quale difensore della Società Daunia Medica S.p.a. il 12 settembre 2018 in sostituzione dell’Avv. Donato Di Pinto, nel frattempo improvvisamente deceduto, avendo richiamato e fatto proprie nella “memoria di costituzione nuovo difensore” “…tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni del precedente difensore, così come contenute nel controricorso notificato e depositato”, ivi compresa la richiesta di distrazione delle spese per dichiarata anticipazione formulata dall’Avv. Di Pinto, ha indirettamente reiterato la richiesta in suo favore (p. 3 istanza); b) l’Avv. C.R. ha espressamente richiesto la distrazione “per dichiarata anticipazione” nel controricorso notificato;
questa Corte ritiene che i presupposti di cui all’art. 391 bis c.p.c. per disporre la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 22673 del 2018 di cui all’istanza ricorrano nei confronti del solo Avv. C.R., quale difensore costituito della Società Daunia Medica S.p.a.;
l’istanza di correzione non può essere accolta, invece, nei confronti dell’Avv. G., subentrato all’Avv. Di Pinto, in mancanza di una specifica ed espressa richiesta di anticipazione nel corso del giudizio, non potendo ritenersi sufficiente il richiamo alle conclusioni formulate dal difensore sostituito, considerato il carattere personale della stessa;
in base al principio di diritto affermato da questa Corte, infatti, il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese soltanto se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass. n. 15346 del 2011; Cass. n. 3566 del 2016);
il richiamo costante da parte della giurisprudenza di legittimità alla necessità che la richiesta di distrazione delle spese di lite sia specifica ed espressa comporta l’esclusione di una richiesta per relationem, da parte del nuovo difensore alle conclusioni del difensore deceduto in corso di causa, seppure contenenti la richiesta di distrazione in suo favore delle spese di lite;
in definitiva, l’istanza di correzione dell’errore materiale proposta dall’Avv. G.P. va rigettata; la corrispondente istanza, proposta dall’Avv. C.R. va accolta, disponendo che la sentenza n. 33305 del 2018 venga corretta aggiungendo al dispositivo, dopo le parole: “…Euro 5.000,00 per compensi professionali…”, le parole: “…da distrarsi in favore dell’Avv. C.R., dichiaratosi anticipatario…”;
nulla spese nei confronti dell’intimato;
in ragione della natura del giudizio, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente all’istanza formulata dall’Avv. C.R., e dispone la correzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 33305 del 2018, aggiungendo al dispositivo, dopo le parole: “…Euro 5.000,00 per compensi professionali…”, le parole: “…da distrarsi in favore dell’Avv. C.R., dichiaratosi anticipatario…”. Nulla spese.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020