LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35871-2018 proposto da:
EUROCARNI 2000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 320, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO DONNARUMMA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5299/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 27/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 27 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, rigettava l’appello proposto dalla EUROCARNI 2000 s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2013. Per quanto ancora rileva in questa sede, la CTR rigettava l’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impositivo formulata dalla società contribuente, rilevando che l’avviso di accertamento conteneva “una chiara motivazione per relationem, nella specie attraverso il richiamo dell’articolato PVC elaborato dalla Guardia di Finanza nel quale sono dettagliatamente descritti i motivi della ripresa tributaria”.
Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo la ricorrente denuncia “Violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52, 53, 56 e 63 nonchè D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per difetto assoluto di motivazione dell’avviso impugnato, sub specie motivazione per relationem insufficiente”. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimo l’avviso di accertamento motivato con esclusivo riferimento al p.v.c. della Guardia di Finanza, senza che l’Ufficio avesse svolto alcuna ulteriore considerazione critica.
Preliminarmente va rilevato che la società contribuente, con la memoria depositata, ha rappresentato e documentato di aver attivato la procedura di definizione agevolata (“rottamazione-ter”) dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, provvedendo al pagamento delle prime due rate. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sospensione del processo nelle more del pagamento delle rate successive.
La Corte, non ravvisando evidenza decisoria, rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020