Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11186 del 11/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23220-2018 proposto da:

D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, FABIO MASSIMO, 88, presso lo studio dell’avvocato VITTORIA MEZZINA, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO DE PINTO;

– ricorrente –

contro

S.G.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI, 55, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO SPAGNOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO SANTORO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 108/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato l’01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

CHE:

D.P.A. propone ricorso con due mezzi avverso il decreto della Corte di appello di Bari in epigrafe indicata, che in sede di reclamo, per quanto interessa, ha confermato il decreto del Tribunale di Bari che – in parziale accoglimento della domanda del D.P. aveva ridotto ad Euro 300,00= l’assegno dovuto a S.G.M.A. – ex coniuge – per concorso nel mantenimento del figlio D.P.D. (n. il *****), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

S. ha replicato con controricorso.

D.P.A. ha depositato memoria.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso per cassazione alla luce del seguente principio “Il decreto pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.,” (Cass. n. 12018 del 07/05/2019; Cass. n. 11218 del 10/05/2013).

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 147,148,337 septies, e art. 2697 c.c., nonchè della L. n. 898 del 1970, art. 6.

A parere del ricorrente erroneamente la Corte di appello ha ravvisato i presupposti per il permanere del diritto del figlio maggiorenne all’assegno di mantenimento, sulla scorta di un accertamento frettoloso e superficiale di quanto desumibile dalla documentazione versata in atti e sostiene che la mera iscrizione all’università non era sufficiente a giustificare il permanere dell’obbligo, essendo incontestato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio in ragione di contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato con Poste Italiane.

Il motivo è fondato e va accolto.

Secondo i principi informatori della materia “Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purchè compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.” (Cass. n. 18076 del 20/08/2014) e la Corte, pur avendo valutato lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte di D.P.D. e la prosecuzione della sua formazione professionale attraverso gli studi universitari, non ha evidenziatole circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo in applicazione di criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età del beneficiario.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione, in conseguenza del denunciato erroneo rigetto del reclamo, dell’art. 91 c.p.c., in riferimento alla statuizione di compensazione integrale delle spese di lite.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

3. In conclusione, andando di diverso avviso dalla proposta del relatore, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale di Bari in diversa composizione per il riesame e le spese anche del presente grado.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per le spese;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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