LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18336-2019 proposto da:
O.J., elettivamente domiciliato presso l’avvocato ANNA ROSA ODDONE dalla quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO
Che:
Con decreto del 6.5.19 il Tribunale di Torino rigettò il ricorso di O.J., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale e umanitaria, osservando che: non era riconoscibile lo status di rifugiato per l’inattendibilità del racconto del ricorrente; era da escludere la protezione sussidiaria, sia per la suddetta inattendibilità, sia per l’insussistenza della situazione di violenza indiscriminata da conflitto interno, come desumibile dalle fonti esaminate; non era riconoscibile la protezione umanitaria per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità, anche sulla base della valutazione comparativa tra la situazione attuale e quella in cui il ricorrente verserebbe in caso di rimpatrio.
Ricorre in cassazione lo O. con due motivi.
Non si è costituito il Ministero.
Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380 bis c.p.c..
RITENUTO
che:
Con il primo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), per non aver il Tribunale valutato fonti aggiornate e specifiche sulla situazione della Nigeria, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Con il secondo motivo si deduce omessa e contraddittoria motivazione sulla valutazione della condizione di vulnerabilità del ricorrente, in relazione allo stress emotivo e alla sofferenza psichica in atto.
il primo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente ha formulato una generica doglianza afferente all’omesso approfondimento istruttorio da parte del Tribunale circa l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, prescindendo del tutto dalla critica dell’analitica motivazione del provvedimento impugnato.
Va altresì rilevata l’inammissibilità del motivo nella parte relativa all’insufficiente o contraddittoria motivazione poichè afferente alla versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inapplicabile ratione temporis.
Al riguardo, va comunque osservato che il giudice di primo grado ha acquisito dettagliate informazioni sulla situazione socio-politica della Nigeria, attraverso l’esame di vari aggiornati report internazionali da cui è desumile l’insussistenza, nella regione di provenienza della ricorrente, di un rischio di danno grave alla persona derivante da un conflitto armato indiscriminato.
Il secondo motivo è del pari inammissibile, in quanto il ricorrente non ha allegato situazioni individuali di vulnerabilità, limitandosi ad invocare un generico disagio connesso alla situazione della Nigeria. Giova peraltro osservare che il Tribunale, nell’escludere i presupposti del permesso umanitario, ha evidenziato che, pur procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione del ricorrente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro in Nigeria, non è risultata un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.
Va altresì rilevata l’inammissibilità del motivo nella parte relativa all’insufficiente o contraddittoria motivazione poichè afferente alla versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inapplicabile ratione temporis.
Nulla per le spese, atteso che il Ministero non si è costituito.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma l bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020