Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.11222 del 11/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12170/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.P., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’Avv. Bellesi Antonio, elett.te domiciliata in Roma, alla via Flaminia n. 259 presso lo studio dell’avv. Pennisi Fabio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2164/25/14 della Commissione Regionale Tributaria della Toscana, depositata in data 11/11/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2020 dal Dott. Napolitano Angelo;

RITENUTO

Che:

Con atto stipulato e registrato in data 31/3/2003, la Sig. C.P. (d’ora in poi anche “la contribuente”) acquistò dal sig. P.A., per il corrispettivo di Euro 335.700, degli appezzamenti di terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale nel Comune di *****.

Ai sensi della L. n. 604 del 1954, art. 4, nel rogito la contribuente chiese di usuf-uire delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, allegando l’attestazione provvisoria di idoneità rilasciata in data 24/3/2003, con protocollo n. 27084, dalla Provincia di Grosseto, riservandosi nel contempo di produrre l’attestazione definitiva, ai sensi e nei termini previsti dalla citata legge.

Riscontrando che detta certificazione definitiva non era mai stata prodotta, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Grosseto notificò, in data 6/6/2009, l’avviso di liquidazione n. *****, revocando le agevolazioni fiscali di cui aveva usufruito la C. e recuperando le imposte di registro e ipotecaria in misura ordinaria.

La contribuente impugnò l’avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di Grosseto, che lo annullò, non solo ritenendo maturata la decadenza dell’ufficio dal potere di accertare l’insussistenza dei presupposti per il godimento delle agevolazioni fiscali relative all’acquisto degli appezzamenti di terreno, ma, nel merito, ravvisando che la documentazione prodotta in giudizio dalla C. fosse idonea ad attestare il possesso da parte sua dei requisiti per la fruizione di quelle agevolazioni.

L’ufficio interpose appel o, sostenendo che la proroga biennale dei termini di decadenza dal potere di accertamento, disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, si applicasse anche nel caso di specie e, nel merito, contestando che la qualità della C. come imprenditrice agricola professionale, riconosciuta dalla CTP, fosse idonea ad integrare i requisiti di legge per godere delle agevolazioni tributarie previste dalla L. n. 604 del 1954 in relazione alla piccola proprietà contadina.

La CTR della Toscana ha rigettato l’appello dell’ufficio, sulla base dell’assorbente rilievo che la proroga del termine di decadenza per l’accertamento dell’inesistenza del diritto di fruizione delle agevolazioni fiscali, L. n. 289 del 2002, ex art. 11, comma 1, non si applicherebbe all’atto pubblico del 31 marzo 2003: il termine triennale di decadenza dall’accertamento, da parte dell’ufficio, iniziava a decorrere a far data dal 31 marzo 2006, cioè dalla scadenza del termine per la produzione del certificato definitivo che avrebbe dovuto essere rilasciato dall’Ispettorato agrario provinciale (secondo le stesse disposizioni della L. n. 604 del 1954). Di conseguenza, l’atto con cui la C. aveva acquistato gli appezzamenti di terreno e per il quale aveva chiesto di godere dei benefici fiscali collegati alla piccola proprietà contadina non rientra tra quelli cui si applica, ratione temporis, la proroga biennale disposta dalla legge di condono n. 289 del 2002.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana, sulla base di un unico complesso motivo.

Resiste la contribuente con controricorso.

La contribuente, inoltre, ha depositato una memoria scritta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1.Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis, della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46, della L. n. 604 del 1954, art. 4 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Agenzia ricorrente deduce sostanzialmente la violazione, da parte della CTR, della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis, a norma del quale la proroga biennale del termine di decadenza, pacificamente triennale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76 posto al potere di accertamento dell’ufficio, si applica non solo nel caso in cui il contribuente, negli atti compiuti e registrati entro il 30 novembre 2002, non ne abbia dichiarato fedelmente il valore, ma anche quando abbia dichiarato falsamente in essi l’esistenza di requisiti per godere di agevolazioni.

La proroga fa pendant rispetto al diritto attribuito al contribuente di far emergere e sanare, sempre con riferimento agli atti posti in essere e registrati entro il 30 novembre 2002, l’infedeltà fiscale commessa.

L’atto di trasferimento in questione rientrerebbe nell’ambito applicativo della detta proroga in quanto la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46, ha esteso la disciplina della L. n. 289 del 2002, art. 11, ed in particolare la proroga biennale del termine di decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento, agli atti compiuti e registrati entro il 30 settembre 2003, purchè al tempo dell’entrata in vigore della citata L. n. 350 non fosse stato notificato avviso di rettifiza e di liquidazione della maggiore imposta.

2. Il motivo è fondato.

2.1 La CTR ha rigettato l’appello dell’ufficio avendo ritenuto quest’ultimo decaduto dal potere di accertamento sulla base del rilievo che la L. n. 604 del 1954, art. 4, u.c., fa decorrere il termine di decadenza dalla scadenza del termine triennale per il deposito, a cura del contribuente, del certificato definitivo attestante il possesso, sin dalla stipula dell’atto, dei requisiti per godere delle agevolazioni connesse alla piccola proprietà contadina.

Ne risulterebbe che, essendo scaduto il termine per il deposito del certificato definitivo a cura del contribuente il 31/3/2006, a partire da tale data l’ufficio avrebbe avuto l’ordinario termine triennale per notificare l’avviso di rettifica e di liquidazione delle maggiori imposte, disconoscendo le agevolazioni godute dal contribuente, senza che venissero in rilievo le norme speciali di proroga poste dalla L. n. 289 del 2002 e dalla L. n. 350 del 2003.

Dunque, nella fattispecie, secondo la CTR, l’ufficio avrebbe dovuto notificare, a pena di decadenza, l’avviso di rettifica e di liquidazione delle maggiori imposte, previo il disconoscimento delle agevolazioni godute, entro il 31 marzo 2009, con la conseguenza che l’avviso notificato il 6 giugno 2009 sarebbe tardivo.

2.2 Senonchè, la motivazione della Corte di merito è affetta dalla violazione di legge evidenziata dall’Avvocatura erariale, in quanto la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46, nel richiamare le disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 11, tra cui la proroga biennale del termine di decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento, fa rientrare nel relativo campo applicativo “gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate” fino al 30 settembre 2003.

Orbene, nella fattispecie che ci occupa, l’atto pubblico di compravendita è stato rogato e registrato in data 31 marzo 2003. E’ dunque irrilevante che prima del 31 marzo 2006 non poteva decorrere per l’ufficio il termine triennale per l’emissione e la notifica al contribuente dell’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta: l’atto di trasferimento è stato concluso nel periodo preso in considerazione dalla L. n. 350 del 2003 per la proroga del termine di decadenza dall’accertamento, a prescindere dal fatto che la sua decorrenza fosse fissata a partire dalla scadenza dei tre anni dal rogito, triennio entro il quale il contribuente avrebbe dovuto produrre il certificato definitivo circa il possesso dei requisiti per godere delle agevolazioni collegate alla piccola proprietà contadina.

2.3 Nonostante che la CTR non si sia pronunciata nel merito delle contestazioni mosse dalla contribuente contro l’avviso di rettifica e di liquidazione delle maggiori imposte dovute in relazione all’atto pubblico notarile del 31/3/2003, ritenendole assorbite dalla (a torto) riscontrata fondatezza della censura relativa alla decadenza dal potere di accertamento in cui sarebbe incorso l’ufficio, ritiene questa Corte che, nel rispeto del principio della ragionevole durata del processo, quest’ultimo possa essere definito senza rinviare alla Corte di merito il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il godimento delle agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, disconosciute dall’ufficio per la mancata produzione, nel termine di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 4, u.c., del certificato definitivo di cui al detto art. 4, comma 2.

2.4 A tal proposito, la stessa contribuente controricorrente ha affermato che, in base alla L. n. 604 del 1954, per fruire delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina è necessario, tra l’altro: rivestire la qualifica di coltivatore diretto; essere in grado di fornire un terzo della forza lavoro necessaria alla coltivazione del fondo e all’allevamento del bestiame.

Orbene, la C. ritiene di aver provato la sussistenza dei detti requisiti depositando con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: copia del certificato di iscrizione all’albo provinciale degli imprenditori agricoli professionali rilasciato dalla provincia di Livorno in data 14/1/2003; copia dell’attestazione definitiva di iscrizione all’albo provinciale degli imprenditori agricoli professionali; copia dell’attestazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale rilasciata dalla provincia di Livorno.

Peraltro, secondo la ricorrente, il deposito dei detti certificati ed attestazioni nel giudizio di primo grado priva di rilievo la circostanza che, entro i tre anni successivi alla stipulazione e alla registrazione (avvenuti nello stesso giorno: 31/3/2003) dell’atto pubblico di compravendita, ella non avesse depositato presso l’ufficio del registro il certificato definitivo del possesso dei requisiti per le agevolazioni ai sensi della L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2, in quanto dovrebbero privilegiarsi le esigenze di tutela sostanziale dei diritti del contribuente rispetto all’ossequio formalistico di disposizion normative a carattere meramente procedimentale.

3. Le deduzioni della ricorrente, per quanto suggestive, non colgono nel segno.

Deve osservarsi, preliminarmente, che la norma che pone in capo al contribuente l’onere di depositare, entro i tre anni dalla conclusione del contratto o dalla sua registrazione, il certificato definitivo relativo al possesso dei requisiti per le agevolazioni collegate alla piccola proprietà contadina non potrebbe ritenersi suscettibile di sistematica disapplicazione, sulla base di un favor che dovrebbe riconoscersi alla sede giurisdizionale quale unico momento rilevante per l’offerta della prova della sussistenza dei requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in parola. La norma che impone l’onere del deposito del certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario ai fini del godimento definitivo di tali agevolazioni, infatti, è funzionale a consentire alla pubblica amministrazione una razionale ed efficace attività di controllo, che verrebbe del tutto depotenziata e vanificata se si permettesse sistematicamente ai contribuenti di non rispettare l’onere del deposito del certificato comprovante i requisiti, per poi provare liberamente in giudizio la sussistenza di essi.

3.1 E appena il caso, allora, di richiamare l’orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte secondo il quale “in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla L. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell’atto (ove stipulato prima dell’entrata in vigore della L. n. 25 del 2010), perde il diritto al beneficio, salvo che dimostri di essersi attivato per conseguire la documentazione in tempo utile e che il superamento del predetto termine sia dovuto all’inerzia degli uffici competenti e non alla propria negligenza nel richiedere o sollecitare il rilascio del certificato” (Cass., sez. T, n. 2941/2018, Rv. 646931-01).

3.2 Ebbene, la C. non ha addotto alcunchè circa i motivi per i quali l’organo preposto non ha rilasciato nel termine previsto dalla legge il certificato definitivo del possesso dei requisiti per le agevolazioni richieste, nè ha dichiarato e provato di aver sollecitato l’emissione di tale certificato, sicchè ella non può pretendere di provare in giudizio la sussistenza di requisiti che devono per legge risultare da un certificato amministrativo da produrre entro un determinato termine.

Nè può valere, a sostegno delle ragioni della contribuente, l’aver prodotto nel corso del giudizio di merito copia del certificato di iscrizione all’albo provinciale degli imprenditori agricoli professionali rilasciato dalla Provincia di Livorno e le relative attestazioni di qualifica.

A prescindere, infatti, dalla considerazione che la figura dell’imprenditore agricolo professionale è stata introdotta nell’ordinamento con il D.Lgs. n. 99 del 2004, dunque dopo la stipula del contratto in relazione al quale la controricorrente ha usufruito delle agevolazioni successivamente revocate, si deve rilevare che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, introdotta dal D.Lgs. n. 101 del 2005 (“All’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”), riconosce sì all’imprenditore agricolo professionale le agevolazioni tributarie previste dalle norme vigenti a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, purchè, però, siano soddisfatte le condizioni ed adempiuti gli oneri previsti, ai fini del godimento delle agevolazioni, dalle norme dettate per i coltivatori diretti.

In altri termini, quand’anche la C. fosse una imprenditrice agricola professionale, per conservare le agevolazioni di cui si discute nella presente causa avrebbe dovuto, comunque, dimostrarlo nei tempi e nei modi previsti dalla L. n. 604 del 1954, o comunque dedurre e provare che il mancato rispetto di quei tempi e quei modi non è addebitabile ad una sua negligenza; cosa che, pacificamente, non ha fatto.

4. In definitiva, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere accolto, con la consequenziale cassazione della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso proposto dalla C. in primo grado.

La circostanza che solo dopo la proposizione del ricorso dell’Agenzia delle Entrate si sia formata una giurisprudenza rigorosa circa le conseguenze del mancato rispetto, da parte del contribuente, del termine triennale per il deposito del certificato definitivo della qualifica di coltivatore diredo consiglia l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla contribuente.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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