Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.11286 del 12/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27211/2016 proposto da:

ISMEA ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI N. 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA NUOVA SPA – GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA, in persona del Responsabile della Direzione Crediti, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO GAMBINO;

– controricorrente –

e contro

C.F., D.G.V., CA.FI., M.G., MPS GESTIONI CREDITI BANCA SPA, L.C., S.A., MANGIMIFICIO IMAR SRL, MA.SA. & C SNC, P&P SRL, R.G., MONTEPASCHI SERIT SICILIA SPA, BARCLAYS BANK PLC, P.S., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, I.P., MU.CA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1629/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’estinzione;

udito l’Avvocato.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2000 l’ISMEA propose opposizione all’esecuzione iniziata dalla Banca Nuova s.p.a. in danno di C.F. e D.G.V., ed avente ad oggetto l’espropriazione di un vasto fondo (denominato “*****”), esteso 28 ettari e con sovrastanti fabbricati, sito a *****.

A fondamento dell’opposizione l’ISMEA dedusse che:

-) quei terreni erano stati da essa alienati nel 1981 a C.F. e D.G.V. con patto di riservato dominio;

-) non avendo i compratori ultimato il pagamento del prezzo, di quel contratto l’ISMEA aveva chiesto pronunciarsi la risoluzione dinanzi al Tribunale di Roma (risoluzione che sarà dichiarata nel corso del presente giudizio);

-) in ogni caso, risultando la vendita con riserva di proprietà da atto scritto, l’ISMEA aveva diritto di opporla ex art. 1524 c.c., ai creditori dell’acquirente.

2. Con sentenza 1 febbraio 2010 il Tribunale di Agrigento rigettò l’opposizione.

La Corte d’appello di Palermo, adita dalla società soccombente, con sentenza 14 settembre 2016 numero 1629 rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che il contratto di vendita con patto di riservato dominio per essere opposto ai creditori dell’acquirente richieda due condizioni: non solo che risulti da atto scritto avente data anteriore al pignoramento, ma anche che il relativo contratto sia stato debitamente trascritto in data anteriore al pignoramento.

Aggiunse che nella specie l’ISMEA non aveva affatto dimostrato nè l’avvenuta trascrizione della vendita con patto di riservato dominio, nè che nella nota di trascrizione si facesse debita menzione del suddetto patto.

3. La sentenza è stata impugnata per cassazione dall’ISMEA con ricorso fondato su due motivi.

Resiste con controricorso la sola Banca Nuova S.p.A..

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Istituto ricorrente con atto depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019 ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione, ed il difensore della società controricorrente nulla ha osservato, nè è comparso all’udienza di discussione.

Va di conseguenza dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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