LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10019-2014 proposto da:
GSI LOGISTIC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO SACCA’;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1264/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/10/2013 R.G.N. 1043/2010;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda avanzata dalla società Greensisam s.p.a., poi Gsi Logistic s.r.l., di accertamento negativo del debito contributivo concernente i c.d. decimi di senseria, dichiarava non dovuta all’Inps, da parte di detta società, la somma di (in allora) Lire 2.439.176.937. Conseguentemente ordinava all’istituto la restituzione di Euro 522.925,93 versati in ragione della domanda di regolarizzazione contributiva presentata, il 30 marzo 1995, con riserva di ripetizione delle somme. La Corte d’ Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, sul rilievo fondante che la clausola di riserva, contenuta nelle comunicazioni allegate ad ognuno dei cinque versamenti bimestrali, effettuati dalla società, a seguito della domanda di condono previdenziale, fosse pienamente opponibile ed utilizzabile da parte del contribuente in quanto soltanto i versamenti effettuati prima della data di vigenza del D.L. n. 535 del 1996, ossia prima della prescrizione legislativa circa la non assoggettabilità a contribuzione di detti “decimi di senseria”, potevano essere trattenuti dall’Ente previdenziale.
2. Avverso tale sentenza l’INPS proponeva ricorso in cassazione, all’esito del quale questa Corte con la sentenza n. 10522 del 2010 cassava con rinvio la sentenza gravata, richiamando il principio di diritto già affermato da Cass. 14 luglio 2008 n. 19297 ed aggiungendo che non vi sarebbe ragione per non applicare la clausola di salvaguardia dei pagamenti effettuati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 535 del 1996, contenuta nell’art. 5 dello stesso D.L. anche a coloro che abbiano pagato in virtù di una domanda di condono con riserva di ripetizione, non potendo essi pretendere un trattamento più favorevole.
3. La Corte d’Appello di Bologna, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, respingeva la domanda proposta da GSI Logistic s.r.l..
4. Per la Cassazione della sentenza GSI Logistic s.r.l. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso.
5. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
6. GSI Logistic s.r.l. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
7. la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 1996, art. 1, la violazione e falsa applicazione della L. n 140 del 1997, art. 81, comma 9, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che la società, nella vigenza del D.L. n. 39 del 1995, – che sanciva la non assoggettabilità a contribuzione dei decimi di senseria aveva presentato domanda di condono con l’apposizione della clausola di riserva di ripetizione, effettuando il primo relativo versamento, e ciò in pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con il quale l’INPS aveva preteso la contribuzione sui decimi di senseria, contenzioso coltivato fino alla rinuncia agli atti da parte dell’INPS, formalizzata dall’ente previdenziale all’udienza del 7 maggio 1997 con richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ribadisce che la clausola di salvaguardia dei versamenti anteriormente effettuati era stata prevista per la prima volta nel D.L. 21 aprile 1995, n. 119, successivo alla presentazione della domanda di condono. Sostiene che la situazione in fatto sarebbe quindi diversa rispetto a quella di chi abbia puramente e semplicemente versato la contribuzione sui decimi di senseria, così come quella di chi si sia avvalso del condono previdenziale opponendo una clausola di riserva di ripetizione.
8. Il ricorso non è fondato.
Occorre premettere in fatto che, come si ricava dalla sentenza della Corte felsinea, è avvenuto nel caso che con D.I. n. 1660 del 1994, in esito a verbale di accertamento ispettivo, veniva richiesta a Greensisam s.p.a. la somma di Lire 2.439.176.937 a titolo di contributi INPS sui decimi di senseria ed ulteriori importi a titolo di relative somme aggiuntive. La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo la non assoggettabilità dei decimi di senseria a contribuzione previdenziale. Nelle more del giudizio di opposizione, la società si avvaleva del condono previdenziale ex L. n. 724 del 1994, presentando in data 30.3.1995 la relativa domanda, con clausola di riserva di ripetizione per il caso di conversione in legge del D.L. n. 39 del 1995, che aveva previsto la non assoggettabilità a contribuzione dei decimi di senseria e provvedendo ai relativi pagamenti sino alla fine del novembre 1995 (così la sentenza impugnata, pp. 7 e 8).
9. Con D.L. n. 535 del 1996, conv. in L. n. 647 del 1996, veniva definitivamente sancita la non assoggettabilità a contribuzione dei decimi di senseria. La causa di opposizione a decreto ingiuntivo veniva definita con dichiarazione di cessazione della materia del contendere in esito a rinuncia agli atti da parte dell’Inps.
10. Greensisam s.p.a. proponeva quindi nuovo ricorso per la ripetizione degli importi versati a seguito della domanda di condono, così iniziando la presente causa.
11. Tanto premesso, la Corte territoriale, come imposto dalla sentenza rescindente, ha fatto corretta applicazione del principio, già affermato da Cass. n. 19297 del 14/07/2008, secondo il quale “quando una norma di legge esclude, con effetto retroattivo, un emolumento dalla retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale, ampliando le eccezioni stabilite dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, e succ. modificazioni, ma fa salvi i versamenti effettuati anteriormente alla sua entrata in vigore, non possono chiedere la ripetizione dei contributi versati sull’emolumento in questione, entro il suddetto termine, sia coloro che abbiano versati spontaneamente o su invito dell’Istituto previdenziale, anche con eventuali somme aggiuntive, sia coloro che li abbiano versati avvalendosi di un condono, cui hanno apposto la clausola di riserva. La clausola di riserva ha, difatti, la funzione di attribuire ai datori di lavoro che si avvalgano del condono gli stessi diritti dei datori che abbiano versato contributi, ed eventuali somme aggiuntive, senza avvalersi di procedure di regolarizzazione agevolata. Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, art. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 23 dicembre 1996, n. 647, che ha escluso gli emolumenti corrisposti a titolo di senseria di piazza al personale delle agenzie marittime dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, ma ha disposto che restano salvi i versamenti contributivi sui predetti emolumenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge, impedisce, quindi, che i contributi, previdenziali ed assistenziali che siano stati già versati prima del 21 ottobre 1996 possano essere chiesti in restituzione, sia da chi li abbia versati senza richiedere agevolazioni, sia da chi si sia avvalso di condono cui abbia apposto clausola di riserva”.
12. In motivazione, il richiamato arresto del 2008 ha anche affrontato la portata della L. n. 448 del 1998, richiamata dal ricorrente, affermando che ” la L. n. 448 del 1998, art. 81, comma 9, è intervenuta, quindi, a dirimere le incertezze manifestatesi sulla possibilità di apposizione di una clausola di riserva alle domande di condono e sugli effetti di una tale apposizione. A seguito della emanazione della disposizione citata i soggetti che si avvalgono del condono ed appongono allo stesso una clausola di riserva sono stati posti nella stessa condizione di quelli che abbiano pagato i contributi, con o senza somme aggiuntive, senza avvalersi di condono. Come questi ultimi, in caso di pronuncia di illegittimità costituzionale della norma che imponeva l’obbligo contributivo, o di legge che, con effetto retroattivo, esclude un emolumento dalla base contributiva imponibile, possono richiedere in restituzione i contributi versati (e le eventuali somme aggiuntive), nei limiti in cui il rapporto non sia esaurito per effetto del maturarsi della prescrizione o del passaggio in giudicato di una decisione giudiziale sfavorevole (vedi, al riguardo, il contenzioso sviluppatosi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985, sulla illegittimità della normativa che escludeva dagli sgravi i territori montani posti ad una altitudine inferiore ai settecento metri), così anche coloro che si siano avvalsi del condono ed abbiano apposto allo stesso una clausola di riserva di ripetizione possono chiedere la restituzione, nella ricorrenza delle stesse ipotesi e con gli stessi limiti, dei contributi e delle somme aggiuntive versate in misura ridotta. La particolarità della fattispecie in esame è costituita dal fatto che il D.L. n. 535 del 1996, art. 5, come convertito con L. n. 647 del 1996, nell’escludere i decimi di senseria dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, ha fatto salvi i versamenti contributivi sui predetti emolumenti, e la loro efficacia ai fini delle prestazioni previdenziali, se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L.. Ne consegue che coloro che hanno pagato i contributi (ed eventualmente le somme aggiuntive) sui decimi di senseria prima della entrata in vigore del D.L. n. 535 del 1996, senza avvalersi di alcun condono, non possono chiedere in restituzione i contributi versati (e le eventuali somme aggiuntive); e la stessa regola vale per quelli che, prima della entrata in vigore del decreto legge, hanno provveduto a pagare i contributi, e le somme aggiuntive ridotte, in virtù di una domanda di condono con riserva di ripetizione. Coloro che hanno versato i contributi (e le ridotte somme aggiuntive) in virtù di istanza di condono con clausola di riserva non possono pretendere un trattamento più favorevole, in materia di efficacia dei contributi versati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 535 del 1996, di quelli che hanno pagato contributi (ed eventuali somme aggiuntive non ridotte) senza avvalersi di alcun condono”.
13. La soluzione è coerente con la previsione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, art. 5, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, relativo si decimi di senseria, a mente del quale “Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorchè per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
14. Il fatto che i pagamenti siano avvenuti nella vigenza dei decreti legge non convertiti che prevedevano la non debenza della contribuzione previdenziale sui decimi di senseria (i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, art. 1, comma 2) non valeva a ritenere comunque tali pagamenti irripetibili, nè in tal senso è prevista una deroga nella clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 5 sopra riportato, che impedisce quindi che i contributi, previdenziali ed assistenziali che siano stati già versati prima del 21 ottobre 1996, pur non dovuti, possano essere chiesti in restituzione, sia da chi li abbia versati senza richiedere agevolazioni, sia da chi sì sia avvalso di condono cui abbia apposto clausola di riserva.
15. Parimenti non rileva ad escludere la non ripetibilità il fatto che vi fosse al momento del pagamento una controversia pendente per l’accertamento negativo dell’obbligo, controversia che neppure si è risolta con un accertamento definitivo sul merito della pretesa contributiva.
16. Segue coerente il rigetto del ricorso.
17. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
18. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento da parte d4ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020