Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11421 del 15/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33640-2018 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPOSILE 10, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA MARIA INES GEROMEL, rappresentato e difeso dagli avvocati CONCETTO ROMEO, FAUSTO POZZAN;

– ricorrente –

contro

Z.A., Z.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO DI BARTOLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1365/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

RITENUTO

CHE:

1. P.B. conveniva in giudizio Z.L. e Z.A., chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo per l’attività professionale in loro favore svolta in relazione a una pratica di successione ereditaria e divisione di beni.

Il Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, con sentenza n. 461/2011 rigettava la domanda, ritenendo non provata l’attività svolta dall’attore.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello P..

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1365/2018, rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione P.B..

Resistono con controricorso Z.L. e Z.A..

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la Corte d’appello di Venezia ritenuto indimostrato l’affidamento dell’incarico professionale dedotto in lite, nonostante le prove, testimoniali e documentali, avessero confermato l’affidamento del suddetto incarico”.

b) Il secondo motivo recita “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la Corte d’appello di Venezia ritenuto indimostrato l’affidamento dell’incarico professionale dedotto in lite, nonostante la mancata risposta all’interrogatorio formale da parte dei resistenti”.

c) Il terzo motivo lamenta “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la Corte d’appello di Venezia non correttamente valutato gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio”.

I tre motivi sono inammissibili: richiamando un parametro (l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) non applicabile – a differenza di quanto affermano i ricorrenti a p. 5 del ricorso – ratione temporis alla fattispecie (essendo la sentenza impugnata stata pubblicata il 22 maggio 2018, cfr. il D.L. n. 83 del 2012, art. 54), i motivi inammissibilmente contestano la valutazione degli elementi di prova operata dal giudice di merito (in particolare, la non “debita” valorizzazione delle dichiarazioni rese da una testimone il primo motivo, la “non opportuna valorizzazione” di una “perizia di stima” e di un conteggio il secondo motivo, l'”apodittica” liquidazione degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio il terzo motivo).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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