Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11430 del 15/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 34590-2018 proposto da:

CONDOMINIO DI ***** (VIGNATE), in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA LOVERI;

– ricorrente –

contro

D.P.I., L.A.;

– intimate –

avverso il provvedimento R.G. 59717/2018 del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CAPASSO LUCIO, che conclude chiedendo, in accoglimento del ricorso, di annullare l’ordinanza impugnata, disponendo la prosecuzione del giudizio.

RITENUTO

CHE:

1. L.A. e D.P.I. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 19383/2018, emesso dal Giudice di pace di Milano in favore del Condominio di via Volta n. 18, Vignate, deducendo di non essere tenute al pagamento della somma ingiunta, in quanto l’appartamento di loro proprietà non è parte del Condominio. L’opposto si è costituito chiedendo il rigetto dell’opposizione per inammissibilità dell’azione, che andava proposta ai sensi dell’art. 1137 c.c. davanti al giudice competente a sospendere l’efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio, e per infondatezza comunque nel merito, preesistendo il Condominio alla approvazione della deliberazione.

Il Giudice di pace, con ordinanza del 23 ottobre 2018, “rilevato che l’opposizione non è di pronta soluzione, richiedendo una valutazione sulla legittimità della delibera assembleare sottostante, posta a fondamento delle spese richieste, visto l’art. 648 c.p.c.”, “visto l’art. 295 c.p.c. dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione della vertenza relativa alla validità, legittimità ed efficacia della delibera condominiale posta a fondamento” del decreto opposto.

2. Avverso tale ordinanza il Condominio di ***** ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza. Le intimate D.P.I. e L.A. non hanno proposto difese.

CONSIDERATO

CHE:

L’istanza di regolamento – tempestivamente proposta alla luce dell’avvenuta pronuncia, in base a quanto risulta dal verbale, dell’ordinanza all’udienza del 23 ottobre 2018 – è basata su un unico motivo che denuncia l'”insussistenza delle condizioni per la sospensione del giudizio”. L’istituto della sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., sostiene il ricorrente, costituisce lo strumento di coordinamento tra cause connesse per pregiudizialità ogniqualvolta non sia possibile la loro trattazione simultanea, il che significa che per sospendersi il processo le cause devono pendere nello stesso grado di giudizio e tra le stesse parti, innanzi a uffici giudiziari diversi; nel caso in esame, invece, oltre al presente giudizio, non ve ne sono altri pendenti.

Il motivo è fondato. Nel caso in esame non sussistevano i presupposti per disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.: difettava infatti, a quanto risulta, la stessa pendenza del giudizio c.d. pregiudicante, pendenza che (come sottolinea nelle sue conclusioni il procuratore generale) deve essere specificamente verificata dal giudice.

Cass. sez. un. 2007 4421: anche se impugn, g non potere sospend perchè manca rapporto pregiudizialità.

II. Il ricorso va quindi accolto e l’ordinanza impugnata cassata; il giudizio va proseguito davanti al Giudice di pace di Milano nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, Giudice di pace che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice di pace di Milano, dando alle parti il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione e rimettendo allo stesso Giudice anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 giugno 2020

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