LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 352-2018 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA DI GIOIA, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MAMMONE;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo STUDIO LEGALE GIANZI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE ANGRISANI;
– controricorrente –
contro
COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TOROLINI 30, presso lo STUDIO LEGALE PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE GRUOSSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 534/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 01/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con atto di citazione del 18 novembre 2004, S.L. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, il condominio di ***** deducendo di avere ricevuto da tale ente di gestione l’incarico di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile e che, sulla base del progetto predisposto, il Comune di Salerno aveva erogato il finanziamento ai fini della ricostruzione successiva al sisma del 1980. I lavori avevano avuto inizio nel 1992 ed erano stati sospesi nello stesso anno a causa del crollo del fabbricato per il quale l’autorità giudiziaria aveva ritenuto responsabili il predetto ing. S. e l’impresa esecutrice dei lavori. Le opere, proseguite nel 1997, erano state nuovamente sospese con ordinanza comunale del 22 novembre 2001, ritenuta illegittima, fondata sulla accertata presenza di opere abusive difformi da quelle indicate nel progetto approvato. Il procedimento penale instaurato nei confronti dell’attore si era, però, concluso con l’archiviazione. Aggiungeva che l’assemblea condominiale del 9 febbraio 2003 aveva revocato l’incarico conferito all’attore; delibera impugnata in altra sede e annullata dal giudice adito. Sulla base di tali elementi, evocava in giudizio il condominio ed il Comune per sentir dichiarare il primo responsabile dell’illegittima sospensione dei lavori e per la revoca dell’incarico, con risarcimento dei danni patrimoniali e all’immagine subiti anche in conseguenza dell’illegittimo procedimento penale subito a seguito della denuncia da parte del Comune di Salerno, responsabile sotto tale profilo;
si costituivano il condominio ed il Comune contestando le pretese e ribadendo la legittimità dell’ordinanza sospensiva dei lavori adottata dal Comune e della delibera di revoca dell’incarico deliberata dal condominio. Quest’ultimo evidenziava che l’assemblea aveva reiterato la revoca dell’incarico con nuova delibera, successiva all’annullamento del Tribunale, datata 26 marzo 2003 e non impugnata. Il Condominio spiegava domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento;
il Tribunale di Salerno, con sentenza del 24 settembre 2012, rigettava la domanda principale e quella riconvenzionale proposta dal Condominio compensando le spese nei rapporti tra tali soggetti e condannando l’attore al pagamento di quelle sostenute dall’amministrazione comunale;
avverso tale sentenza opponeva appello S.L. con atto di citazione del 23 marzo 2013 chiedendo la riforma della sentenza sulla base di nuove produzioni documentali ottenute in seguito all’accesso agli atti della Soprintendenza di Salerno, evidenziandone l’ammissibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c.. Tale documentazione attesterebbe la legittimità dell’operato del professionista. Si costituiva il Comune di Salerno eccependo l’inammissibilità dell’appello, in quanto tardivo e l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza riguardo alla posizione dell’ente pubblico, poichè l’impugnazione riguardava solo la posizione del condominio. Deduceva, comunque, l’inammissibilità della nuova documentazione. Si costituiva il Condominio chiedendo il rigetto dell’appello;
la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 1 giugno 2017 rigettava l’impugnazione provvedendo sulle spese;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.L. affidandosi a tre motivi. Resistono con separati controricorsi il Comune di Salerno e il Condominio di *****.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’art. 184 c.p.c. Secondo la Corte territoriale l’attore avrebbe potuto depositare, già in primo grado, alla data del 6 ottobre 2010, la documentazione prodotta in appello. Al contrario la data del 6 ottobre 2010 era già oltre i termini concessi dal giudice istruttore all’udienza dell’8 febbraio 2007, poichè -successivamente a quella udienza- non sarebbe stato espletato alcun ulteriore adempimento. In particolare, all’udienza dell’8 febbraio 2007 il giudice istruttore aveva fissato il termine del 30 settembre 2007 per la produzione documentale e quello del 30 ottobre 2007 per l’articolazione della prova contraria;
con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 346 c.p.c.. Dal contenuto dell’atto di appello emergerebbe la chiara responsabilità anche del Comune di Salerno, con riferimento all’intera vicenda, apparendo, pertanto, erronea la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui l’appellante avrebbe rinunziato alle istanze risarcitorie formulate;
con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 116 e 345 c.p.c. sotto il profilo della mancata valutazione della prova documentale relativa all’attestazione dell’acquisizione della nuova documentazione depositata in sede di gravame soltanto in data 14 gennaio 2013. L’odierno ricorrente avrebbe avuto la disponibilità della nuova documentazione soltanto nella predetta data, come emergerebbe dal contenuto di una istanza a firma del S.. Sulla base di tale elemento, applicando correttamente l’art. 116 c.p.c., la Corte d’Appello avrebbe potuto valutare diversamente le nuove prove poste a fondamento del gravame;
il primo e terzo motivo sono inammissibili perchè non si confrontano con la motivazione della Corte territoriale che ha evidenziato che il ricorrente era a conoscenza dell’esistenza degli atti depositati in appello, sin dal 15 maggio 2007, data precedente a quella di scadenza (30 settembre 2007) del primo termine dettato dall’art. 184 c.p.c. al tempo vigente;
inoltre il primo motivo è inammissibile ex art. 100 c.p.c. perchè non contrasta la seconda ed autonoma ratio decidendi (pag. 6-7 della sentenza) secondo cui la documentazione sarebbe, comunque, inconferente;
il secondo motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo allegato, trascritto o localizzato il contenuto del motivo di appello dal quale emergerebbe la riproposizione delle domande nei confronti del Comune di Salerno ex art. 346 c.p.c..
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di ciascun controricorrente. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente, liquidandole in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma I-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020
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