Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11454 del 15/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27063-2018 proposto da:

P.G., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 59, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA VIARANI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA nella qualità di mandataria della CERVED MASTER SERIVCES SPA a sua volta mandataria della 2WORLDS SRL a sua volta succeduta alla BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALRIA 400, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO DE LUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI GIANFELICE;

– controricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO SOCIETA’ COOPERATIVA A RL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1820/2018 della CORTE D’APPELLO di RONL, depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO GABRIELE.

RILEVATO

che:

C.M. proponeva appello avverso la sentenza n. 412 del 2016 con la quale il Tribunale di Rieti aveva accolto l’azione revocatoria proposta contro la moglie, P.G., dalla Banca di Credito Cooperativo del Velino, nonchè dalla terza interveniente, Banca Popolare di Spoleto S.p.A., al fine di far dichiarare l’inopponibilità nei propri confronti dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale del 15 gennaio 2013;

si costituiva la Banca Popolare di Spoleto S.p.A. chiedendo il rigetto della impugnazione. Si costituiva P.G. dichiarando di non avere interesse a contrastare l’appello proposto dal coniuge e spiegava appello incidentale, chiedendo lo stralcio della documentazione prodotta dalla Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in primo grado, in quanto l’istituto di credito sarebbe intervenuto tardivamente. Con l’appello incidentale deduceva la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto pacifiche le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Al contrario tali elementi sarebbero stati contestati deducendo anche l’assenza di prova dell’eventus damni e della scientia fraudis;

con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. del 21 marzo 2018 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello principale e quello incidentale con condanna al pagamento delle spese in favore della Banca Popolare di Spoleto S.p.A.;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione C.M. e P.G. affidandosi a due motivi che illustrano con memoria. Resiste con controricorso Cerved Credit Management S.p.A., nella qualità di mandataria di Cerved Master Service S.p.A., a sua volta mandataria di 2Worlds Srl.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo C.M. deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione l’art. 102 c.p.c. I giudici di merito avrebbero assecondato uno dei due indirizzi giurisprudenziali, affermando che il coniuge non debitore sarebbe litisconsorte necessario, senza considerare l’opinione più accreditata, che escluderebbe la legittimazione del coniuge non debitore, sul presupposto della natura del vincolo di conferimento che è di mera destinazione, non idoneo ad incidere sulla titolarità dei beni conferiti;

con il secondo motivo, P.G. lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’art. 2697 c.c. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale non ricorrerebbe il requisito della non contestazione, da parte della ricorrente, dell’attività assertiva svolta dall’Istituto di credito nella comparsa di intervento volontario. In particolare, sarebbe stata contestata la qualità di creditore, in capo alla Banca Popolare di Spoleto S.p.A. e, conseguentemente, l’esistenza stessa del credito;

il ricorso è infondato. L’indirizzo giurisprudenziale richiamato al fine di escludere la qualità di litisconsorte necessario del coniuge non debitore in tema di revocatoria è inconferente, poichè si riferisce alla posizione dei figli della coppia che istituisce il fondo patrimoniale, mentre l’orientamento che fa riferimento a Cass. n. 19330 del 2017 è consolidato (da ultimo Cass. 1 giugno 2018 n. 14079);

il secondo motivo presenta profili di inammissibilità perchè dedotto in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o allegare la comparsa di costituzione della banca e trascrivere il verbale di udienza di precisazione delle conclusioni al fine di documentare l’insussistenza della “non contestazione”;

a prescindere da ciò, l’unica espressione riportata in ricorso, a pagina 12 (produzioni “preordinate a comprovare la qualità di creditore quale condizione dell’azione”) con riferimento al documento 3.1, che rappresenterebbe la contestazione specifica della parte, formulata all’udienza del 31 marzo 2016, in realtà non costituisce in alcun modo una contestazione specifica dei presupposti dell’azione revocatoria, analiticamente allegati dagli istituti di credito;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 19 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 giugno 2020

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