LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24037-2015 proposto da:
P.P., G.R.J., D.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO MARSONI;
– ricorrenti –
contro
IMMOBILIARE VENEZIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENATO ALBERINI, AGNESE GEMIN;
– controricorrente –
N.P., C.F., B.G., T.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO FURLANI;
– controricorrenti incidentali –
e contro
CATTOLICA INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI DI B.G.
T.S. E;
– intimato –
avverso la sentenza n. 997/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2019 dal Consigliere MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del VI motivo, assorbito il quinto e rigetto degli altri motivi del ricorso principale; per il ricorso incidentale: rigetto del I motivo, inammissibilità del secondo e assorbito il III motivo;
udito l’Avvocato MAROZONI Federico, difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato MAGLIARO Fabrizio, con delega depositata in udienza dell’Avvocato ZAZZA Roberto difensore del resistente che si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza del 15 aprile 2015, oggi impugnata, in riforma della pronuncia del Tribunale di Venezia del 2008 – che aveva rigettato la domanda dell’Immobiliare Venezia s.r.l. intesa ad ottenere dai convenuti P.P., D.M. e G.R.J. il pagamento della provvigione relativa alla vendita conclusa tra gli stessi, con la chiamata in causa della Cattolica Intermediazioni Immobiliari, mediatrice successivamente alla Immobiliare Venezia s.r.l. per lo stesso affare, da essa poi concluso con i convenuti, per la manleva, rilevando l’assenza della prova della iscrizione dell’attrice all’albo dei mediatori, ed osservando che il documento prodotto in sede di memoria di replica era inammissibile perchè tardivo – ha condannato gli appellati a corrispondere in favore dell’appellante Immobiliare Venezia s.r.l. la somma di Euro 7416,00.
La Corte di merito, rilevato che l’iscrizione dell’appellante all’albo dei mediatori è elemento costitutivo del diritto alla provvigione, sicchè il relativo accertamento si risolve nel controllo della esistenza del titolo dedotto in giudizio a sostegno della domanda, controllo suscettibile di essere svolto ex officio, in ogni stato e grado del processo, ha affermato la indispensabilità, ai fini della decisione, del documento che comprovi la sussistenza di tale requisito, e, di conseguenza, la possibilità che esso sia acquisito in causa anche se prodotto dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie, ai sensi dell’art. 345 c.p.c..
Quanto all’onere della prova della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di cui si tratta, la Corte lagunare ha richiamato il principio di non contestazione, rilevando che nella specie gli appellati hanno eccepito la mancanza dell’iscrizione della Immobiliare Venezia al ruolo dei mediatori solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, non assolvendo l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del processo come prescritto dall’art. 167 c.p.c..
La Corte, poi, premesso che l’acquirente aveva riconosciuto di essersi recato a visionare l’immobile con l’Immobiliare Venezia e di esservi tornato a distanza di una decina di giorni con la Cattolica, trattenendovisi più a lungo e ricevendo complete spiegazioni per effetto delle quali avrebbe poi formulato la proposta di acquisto presso gli uffici della Cattolica e versato la provvigione, ha ritenuto provata sulla base delle emergenze processuali l’attività di mediazione in capo alla appellante, che aveva per prima segnalato l’affare pur non avendo partecipato attivamente alle fasi successive, con conseguente affermazione del diritto della stessa al compenso, che gli appellati dichiaravano di aver corrisposto integralmente alla società Cattolica.
Ha quindi escluso la configurabilità di un rapporto di manleva tra gli appellati e la Società Cattolica Intermediazioni immobiliari, con conseguente inammissibilità dell’atto di chiamata in giudizio della stessa.
2. – La cassazione della sentenza è stata richiesta da D.P.P. e M. e G.R.J. con ricorso affidato a sei motivi, illustrati anche da successiva memoria, cui resistono con controricorso sia la Immobiliare Venezia oggi in liquidazione, sia B.G., N.P., T.S., C.F., tutti in qualità di ex soci di Cattolica Intermediazioni Immobiliari, volontariamente cancellata dal registro delle imprese di Venezia in data 30 marzo 2007, i quali propongono altresì ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 342 c.p.c., “l’erroneo (implicito ed immotivato) rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello di Immobiliare Venezia s.r.l. per carenza di articolazione di un motivo di appello “nel merito” ovvero per assoluto difetto di specificità dello stesso”. Gli attuali ricorrenti rilevano di avere richiesto, nel giudizio di secondo grado, dichiararsi l’inammissibilità del motivo di impugnazione di merito formulato dall’appellante Immobiliare Venezia s.r.l.(alle pagg. 10, dal sestultimo rigo, e 11 dell’atto di citazione in appello) per violazione dell’indefettibile carattere di specificità, essendosi la stessa limitata ad una mera richiesta di riforma della decisione del primo giudice, richiamando genericamente le difese svolte in primo grado, omettendo la parte argomentativa e la determinazione di un motivo di gravame di merito. Tale questione non è stata vagliata dalla Corte di merito, la quale ha accolto la domanda di riconoscimento della provvigione formulata dall’appellante senza nemmeno riportare la eccezione degli appellati tra quelle oggetto di specifica conclusione degli stessi.
2. – La censura risulta priva di fondamento.
Dall’esame dell’atto richiamato dai ricorrenti emerge, contrariamente a quanto dagli stessi ritenuto, la adeguatezza della illustrazione del motivo di gravame sollevato dalla Immobiliare Venezia s.r.l. e della indicazione degli elementi valorizzati dal giudice di primo grado per pervenire alla statuizione impugnata, asseritamente erronea. In particolare, si legge nell’atto citato, nel passaggio richiamato dai ricorrenti, che “la sentenza impugnata, significativamente, si limita ad argomentare sulla sola (pretesa ed erronea) mancata iscrizione al ruolo media torio della deducente, nel mentre nulla statuisce sull’innegabile sussistenza dei presupposti sostanziali che abilitano alla richiesta di provvigione: conclusione dell’affare e nesso causale tra questa e l’attività svolta. Come già rilevato in sede di comparsa conclusionale, nel caso che ci occupa l’istruttoria orale e le confessioni rese dai convenuti (per tutte le dichiarazioni del sig. G., che ha ammesso di aver contattato Immobiliare Venezia s.r.l. e di essere stato accompagnato da un’incaricata di quest’ultima, B.S., a visitare l’immobile di causa poi acquistato), hanno pienamente confermato l’articolata attività svolta da Immobiliare Venezia s. r. I., alla quale è stata alla fine preferita Cattolica Intermediazioni per motivi personali, slegati come tali da qualsivoglia presupposto giuridico. Ne deriva, se ancora vi fosse necessità di ribadirlo, il macroscopico errore in cui è incorso il Tribunale di Venezia, che a fronte delle numerose prove (documenti, testimonianze, confessioni delle parti) dell’attività svolta dalla deducente, ha ugualmente stabilito di negarle il diritto alla provvigione, sulla base di un assunto documentalmente smentito in corso di causa. Quanto sopra esposto evidenzia prima facie l’abnormità, l’infondatezza e l’erroneità della decisione impugnata, la cui efficacia, in accoglimento delle ragioni di Immobiliare Venezia s.r.l. andrà cautelarmente sospesa, ricorrendone gravi motivi, prima della definizione del giudizio nel merito…”.
L’appellante, dunque, ha esattamente delimitato il motivo di gravame, consistente nella mancata considerazione, da parte del primo giudice, della sussistenza nella specie dei presupposti che legittimavano la sua richiesta di provvigione, consistenti nella conclusione dell’affare e nel nesso causale tra questa e l’attività svolta dall’appellante. Di più: nell’atto di citazione in appello si rinviene altresì la indicazione del compendio probatorio che avrebbe dovuto orientare la decisione del Tribunale. Ed infatti, la Corte lagunare è pervenuta all’accoglimento del gravame della Immobiliare Venezia s.r.l. proprio (tra l’altro) sulla base delle emergenze processuali valorizzate dalla stessa.
3. – Con il secondo mezzo si denuncia la nullità della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 164 c.p.c., in relazione all’art. 163 c.p.c., comma 2, n. 2, nonchè all’art. 350 c.p.c., comma 2. Si lamenta, in particolare, la irregolarità della chiamata in giudizio, consistente nella errata indicazione del soggetto passivo della vocatio in ius in una società divenuta priva di soggettività, essendo stata impugnata la decisione di primo grado nei confronti della Cattolica Intermediazioni Immobiliari s.n.c., ormai estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle Imprese di Venezia.
4. – Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 2310 c.c. e degli artt. 75 e 83 c.p.c.. I ricorrenti rappresentano che dal momento della iscrizione della nomina del liquidatore della società Cattolica Intermediazioni Immobiliari s.n.c. nel Registro delle Imprese spettava allo stesso la rappresentanza in giudizio della predetta società: sicchè l’attività difensiva, con particolare riferimento a quella inerente al giudizio di appello, compiuta dal procuratore in virtù delle procure alle liti a margine delle comparse di costituzione e risposta, era da considerare tamquam non esset.
5. – I due motivi, da esaminare congiuntamente avuto riguardo alla intima connessione logico-giuridica che li avvince, sono fondati.
La società Cattolica Intermediazioni Immobiliari s.n.c., come risulta dalla visura camerale prodotta in giudizio dai ricorrenti, fu sciolta con atto in data 22 novembre 2005, iscritto nel Registro delle Imprese in data 12 dicembre 2005, messa in stato di liquidazione volontaria con contestuale nomina quale liquidatore di Fabio C., e, successivamente, cancellata volontariamente dal predetto Registro con atto in data 29 dicembre 2006, iscritto nello stesso il 30 marzo 2007. Da tale data la rappresentanza in giudizio della società spettava a detto liquidatore. Ne consegue, per un verso, la nullità della impugnazione innanzi alla Corte d’appello nei confronti della società Cattolica Intermediazioni Immobiliari s.n.c., soggetto ormai inesistente; per l’altro, la irregolare costituzione nel giudizio di secondo grado di Immobiliare Venezia s.r.l. nei confronti della medesima società, rappresentata dal precedente difensore in virtù delle procure alle liti rilasciate originariamente dai soci e legali rappresentanti a margine delle comparse di costituzione e risposta.
6. – Resta assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale l’esame del quarto, del quinto e del sesto motivo, con i quali rispettivamente si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3, per la inesatta/incompleta indicazione di specifica conclusione della parte appellata, odierna ricorrente; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un punto/fatto processuale decisivo per il giudizio discusso tra le parti e/o vizio di omessa motivazione sostanziale e/o motivazione apparente e/o fittizia rilevante a norma dell’art. 132 c.p.c., n. 4; ed ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo (mancata “messa in relazione”) discusso tra le parti che, se valutato, avrebbe comportato una decisione diversa. 7. – Alla stregua delle esposte argomentazioni, che hanno condotto all’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, va altresì accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per la inammissibilità dell’atto di citazione in appello nei confronti della società Cattolica Intermediazioni Immobiliari s.n.c., cancellata dal Registro delle Imprese in data 30 marzo 2007, data precedente il gravame proposto dalla società Immobiliare Venezia s.r.l. con atto notificato in data 2 ottobre 2008 direttamente alla predetta società già cancellata.
Effettivamente, ai sensi degli artt. 2495 e 2312 c.c., si sarebbe dovuto interrompere il procedimento. Nè poteva trovare applicazione il principio di ultrattività del mandato, avuto riguardo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio. Pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Cass., SS.UU., sent. n. 6071 del 2013).
8. – Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale l’esame degli altri due mezzi, con i quali, rispettivamente, si deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione ed errata applicazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte di merito ritenuto applicabile il principio di non contestazione, e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per contrasto tra la parte motiva ed il dispositivo sul punto della condanna alle spese di lite.
9. – In definitiva, devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale, mentre deve essere rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia – cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio – perchè la riesamini alla luce dei rilievi e dei principi di diritto enunciati sub 5 e 7.
PQM
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il primo di quello incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri del ricorso principale e di quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020
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