Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.11476 del 15/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria President – –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29856-2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LUCA GAURICO 257, presso lo studio dell’avvocato MARCO LUPO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RATUMENA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 284, presso lo studio dell’avvocato CARLO MALINCONICO CASTRIOTA S., che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

ISIDE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 896/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pronunciata, ai sensi dell’art. 351 c.p.c., comma 4, e art. 281 sexies c.p.c., all’udienza del 14 maggio 2015 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato tenuta la sola Iside s.r.l. al pagamento, in favore di P.M., della somma di 60.000,00 Euro, oltre accessori di legge, corrispondente al doppio della caparra confirmatoria versata dal secondo, quale promissario acquirente, in favore della prima, la quale si era resa inadempiente all’impegno traslativo, giungendo a cedere i beni oggetto del contratto preliminare alla Ratumena s.r.l..

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che il P. aveva esercitato il diritto di recesso nel novembre del 2010, mentre solo nel luglio del 2011 era stato stipulato il rogito notarile col quale la Iside s.r.l. aveva conferito il ramo d’azienda a Ratumena s.r.l.: pertanto, all’epoca della cessione del ramo d’azienda, il rapporto negoziale scaturente dall’indicato contratto preliminare si era ormai sciolto e non avrebbe potuto essere ceduto.

3. Avverso tale sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ratumena s.r.l. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. La medesima società ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis. 1, c.p.c.. La Iside s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1373 e 1385 c.c., per avere la Corte d’appello equiparato il recesso unilaterale di cui all’art. 1373 c.c., alla facoltà di risolvere il contratto disciplinata dall’art. 1385 c.c., la quale, richiedendo il giudiziale accertamento dei presupposti della risoluzione per inadempimento, produce i suoi effetti solo dal momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio avente ad oggetto la legittimità dell’esercitato recesso.

Il ricorrente osserva che, nel caso di specie, l’atto di citazione era stato notificato nel marzo del 2012, ossia in epoca successiva alla cessione aziendale, come dimostrato dal fatto che, all’art. 3, terzo periodo dell’atto costitutivo della Ratumena s.r.l., si faceva menzione dei rapporti contrattuali indicati nelle relazioni peritali e che, in particolare, nella relazione redatta dal Dott. Vittori venivano richiamati, con la voce “Debiti per caparre confirmatorie” e per l’importo di 35.000,00 Euro, quei debiti verso soggetti che avevano firmato il contratto preliminare per gli acquisti degli appartamenti in costruzione.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2560 c.c., rilevando che, in ogni caso, la menzione nella relazione di stima del debito di 35.000,00 Euro, “riferibile evidentemente solo al P.”, comportava, ai sensi dell’indicata disposizione del codice civile, la responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda.

3. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Si osserva, in particolare, che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, il recesso di cui all’art. 1385 c.c., produce la risoluzione del contratto che la successiva sentenza accerta in funzione dichiarativa (v., ad es., Cass. 19 aprile 2006, n. 9040; sull’efficacia estintiva ope legis del contratto correlata all’esercizio del diritto di recesso, v. anche Cass. 20 settembre 2004, n. 18850; ancora, con estrema nettezza, in motivazione, si veda Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 553: “dopo aver esercitato il diritto di recesso, il contratto è già risolto”.

In tale contesto, del tutto inconferente è il brano di Cass. 13 febbraio 1993, n. 2032, richiamato da parte ricorrente, che non si occupa affatto della produzione degli effetti del recesso, ma del carattere, definitivo o meramente provvisorio, dell’inadempimento correlato al ritardo nell’esecuzione della prestazione, per giungere alla conclusione che la proposizione della domanda di risoluzione rivela la perdita di interesse del creditore a ricevere la prestazione non ancora adempiuta.

Ciò posto, la seconda articolazione del primo motivo e il secondo motivo, nella parte in cui introducono la questione del subentro della cessionaria del ramo d’azienda nel debito, ai sensi dell’art. 2560 c.c., pongono, per un verso, una questione nuova, in quanto dalla sentenza impugnata (e per vero anche dalla sentenza di primo grado, che aveva concluso per la responsabilità solidale di Ratumena s.r.l.) emerge che la questione trattata dalle parti è stata quella del subentro di quest’ultima nel contratto e non nel debito avente ad oggetto la restituzione del doppio della caparra; e, per altro verso, presuppongono un accertamento in fatto che non trova fondamento nella sentenza impugnata e, a ben guardare, neanche nelle stesse allegazioni del ricorrente, giacchè non è dato intendere come possa ritenersi incluso il credito vantato dal P. nel – peraltro non coincidente – importo genericamente menzionato nella relazione di perizia riportata.

4. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434, nonchè dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il potere di qualificazione della domanda va riconosciuto in termini incondizionati solo al giudice di primo grado, mentre, per i gradi successivi, esso va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni.

Nella specie, l’accoglimento dell’appello della Ratumena s.r.l. era avvenuto dichiaratamente per ragioni diverse da quelle indicate dalla società appellante, la quale aveva sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 2558 c.c., sia perchè la perizia di stima non faceva menzione del contratto con il P. sia perchè quest’ultimo aveva carattere personale.

La doglianza è infondata.

Invero, la Corte territoriale non ha deciso oltre il devoluto, che concerneva appunto la statuizione avente ad oggetto la responsabilità solidale di Ratumena s.r.l., ma ha semplicemente ritenuto insussistente uno dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere nei confronti di quest’ultima società: il suo subentro in una posizione contrattuale rispetto alla quale si era verificato l’effetto risolutorio a seguito dell’esercizio del diritto di recesso.

Ora, il vizio di ultra o extra petizione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non ricorre invece tale violazione qualora il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una autonoma qualificazione giuridica dei fatti allegati, ad argomentazioni giuridiche diverse e a diversa valutazione delle prove, essendo il giudice libero di individuare l’esatta natura dell’azione, di porre alla base della pronuncia considerazioni di diritto diverse, di rilevare indipendentemente dalla iniziativa della controparte – la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva o estintiva di una pretesa della parte, attenendo ciò all’esatta applicazione della legge (v., ad es., Cass. 1 settembre 2003, n. 12750).

Ed è appena il caso di rilevare che le circostanze valorizzate dalla sentenza impugnata non integrano affatto l’oggetto di un’eccezione, alla luce della consolidata ricostruzione alla stregua della quale l’eccezione in senso stretto consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa la contestazione dei fatti posti dall’altra parte a fondamento del suo diritto (v., di recente, Cass. 28 maggio 2019, n. 14515).

4. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con il quale Ratumena s.r.l. ha lamentato la violazione dell’art. 2558 c.c., per ribadire che il contratto preliminare del quale si discute non era compreso nel trasferimento del ramo d’azienda.

5. Al rigetto del ricorso principale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Ratumena s.r.l., liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della Ratumena s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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