LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33380-2018 proposto da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO MENGARINI 88, presso lo studio dell’avvocato CARLA SILVESTRI, rappresentata e difesa dall’avvocato RODOLFO BERTI;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ***** SRL, B.M., B.S., M.N., L.I., E.E., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA CARGEAS ASSICURAZIONI SPA, T.F., BI.CA. E FORNI SAS DI BI.FR. E C., TORO ASSICURAZIONI SPA, ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA, AVIVA ITALIA SPA, CONDOMINIO RESIDENCE *****, S.P.;
– intimati –
Nonchè da:
M.N., L.I., E.E., elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE CLODIO 56 QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALDO VALENTINI;
– ricorrenti incidentali –
contro
AVIVA ITALIA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato FABIO TRINCA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO BRUSCIOTTI;
– controricorrente all’incidentale –
nonchè contro UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, CARGEAS ASSICURAZIONI SPA, CURATELA DEL FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, B.M., B.S., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, T.F., BI.CA. E FORNI SAS DI BI.FR. &, TORO ASSICURAZIONI SPA, ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI SPA, CONDOMINIO RESIDENCE *****, S.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1389/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 12/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2020 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1389/2018 della Corte di Appello di Ancona, pubblicata il 12/07/2018, affidandolo a due motivi, illustrati da memorie.
2. Con separati controricorsi resistono Generali Italia S.p.A., Aviva Italia S.p.A., M.N., L.I. ed E.E.. M.N., L.I. ed E.E. propongono ricorso incidentale, affidato a tre motivi, illustrati da memorie.
3. Con controricorso Generali Italia S.p.A. resiste al ricorso incidentale. Generali Italia S.p.A. ha presentato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
4. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
5. Per quanto qui d’interesse, nel luglio 2008 M.N. ed i coniugi L.I. ed E.E. hanno convenuto innanzi al Tribunale Civile di Pesaro la società ***** S.r.l., B.S. e B.M., nonchè le rispettive compagnie assicuratrici UBI Assicurazioni S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., per essere risarciti e indennizzati dei danni subiti dalle proprie unità immobiliari a causa di un violento incendio sviluppatosi in data 28/2/2007, sull’assunto che fosse stato causato dal surriscaldamento della canna fumaria installata dalla ***** S.r.l. nell’abitazione di T.F.. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Pesaro, sulla base di un primo accertamento in sede penale, ha condannato ***** e B.M., al pagamento, in via tra loro solidale, di una somma a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal Condominio e dai condomini, oltre che a rifondere alle assicurazioni UnipolSai e UBI Assicurazioni quanto dalle stesse versato a titolo di indennizzo ai propri assicurati.
6. Contestualmente, Fondiaria Sai S.p.A. (ora UnipolSai) è stata condannata a tenere indenne la ***** S.r.l. per le somme da corrispondere ai danneggiati, respingendo l’eccezione di inoperatività della polizza.
7. E’ stata, viceversa, respinta la domanda di indennizzo avanzata dai sig.ri L.- E., M., S. e dal Condominio nei confronti delle rispettive assicurazioni.
8. Avverso la sentenza hanno proposto appello, con distinti atti di gravame, la ***** s.r.l., B.M. e la UnipolSai (già Fondiaria Sai S.p.A.). M., S., i coniugi L.- E. e il Condominio, nel costituirsi, hanno proposto appello incidentale in relazione al mancato accoglimento di una parte delle domande di indennizzo nei confronti delle rispettive assicurazioni. Il procedimento civile, interrottosi per il fallimento della ***** s.r.l. in liquidazione, è stato riassunto dalle parti interessate nei confronti del fallimento.
9. Conseguentemente, la Corte di Appello ha dichiarato improcedibile ogni domanda risarcitoria nei confronti della Curatela del Fallimento della ***** e, per l’effetto, ha dichiarato assorbito l’appello principale di UnipolSai (Fondiaria Sai) nei confronti della società assicurata, disponendo la condanna di quest’ultima a 1/3 delle spese dei due gradi di giudizio in favore del fallimento. Ha accolto, invece, l’appello proposto da B.M. e, per l’effetto, ha rigettato le domande di condanna al risarcimento del danno avanzate nei suoi confronti dal Condominio e dai condomini, sulla base di una sentenza assolutoria in sede penale; ha, infine, parzialmente accolto gli appelli incidentali proposti dal Condominio, dal M. e dai coniugi L.- E. nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, detratto quanto già corrisposto in corso di causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con il primo motivo, la ricorrente principale UnipolSai denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, -violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 113 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., denunciando che la sentenza, dopo aver dichiarato assorbito l’appello in conseguenza della improcedibilità della domanda giudiziale proposta nei confronti della società assicurata, in quanto fallita, con motivazione apparente e contraddittoria ha condannato la medesima compagnia assicuratrice, chiamata dalla società fallita in manleva, al pagamento della quota di 1/3 delle spese di lite in favore del fallimento, compensando la restante parte.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 La Corte d’Appello ha motivato la condanna della ricorrente in via principale al pagamento di un terzo delle spese dei due gradi di giudizio in favore del fallimento, suo assicurato, in virtù della ritenuta fondatezza della sua chiamata in garanzia, dichiarando ” di condividere quanto sostenuto dal Tribunale in merito alla operatività della polizza”, senza tuttavia avvedersi che, nel passo immediatamente antecedente della motivazione, ha ritenuto assorbito l’esame delle doglianze sollevate dalla compagnia assicuratrice, quale logica conseguenza della declaratoria di improcedibilità delle domande degli attori principali nei confronti del fallimento (p. 25 della sentenza impugnata).
1.3 Orbene, la motivazione sulla condanna alle spese in favore del fallimento si dimostra in stridente contraddizione con la declaratoria di assorbimento del motivo di impugnazione della compagnia assicuratrice terza chiamata, circostanza che non avrebbe potuto condurre a ritenere la soccombenza, anche solo parziale, della compagnia assicuratrice impugnante: in effetti, risulta impossibile ricavare la logicità del ragionamento inferenziale in una motivazione con la quale si afferma la insussistenza di un presupposto per l’applicazione di una norma (art. 91 c.p.c.) e, al contempo, se ne fa immotivatamente applicazione (Cass., Sez. U., sentenza n. 8053/2014 del 7/04/2014).
1.4 Inoltre, il vizio di omessa o apparente motivazione appare ancora più evidente là dove il giudice di appello, nel motivare sulla condanna parziale alle spese di lite, ha sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 16057 del 18/6/2018).
2. Risulta fondato anche il primo motivo di ricorso incidentale dei condomini M., L.- E., ove denunciano – ex art. 360, comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione dei “danni indiretti” conseguenti al sinistro per cui è causa, consistenti nei costi di progettazione e direzione lavori affrontati per il rispristino dei rispettivi immobili.
2.1 Risulta ex actis che i ricorrenti in via incidentale, in qualità di attori, nel primo grado di giudizio hanno svolto domanda di risarcimento anche dei “danni indiretti” (i costi di progettazione e direzione lavori sopportati per il ripristino dei rispettivi immobili) nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, e che la mancata statuizione su tale domanda sia stata oggetto di specifico motivo di appello in sede gravame.
2.2 Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, integrante una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18797 del 16/07/2018; Cass., Sez. 6, ordinanza n. 28308 del 27/11/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012).
2.3 La Corte d’Appello, nel rigettare il gravame sul punto, ha ritenuto, invece, di dover escludere “tutti quei danni che non sono conseguenze immediate e dirette dell’incendio e di quelle opere che devono essere classificate come migliorie rispetto allo stato di fatto all’epoca dell’evento (…)”, in sostanza riportando la ratio della clausola della polizza assicurativa da applicare, senza nulla argomentare in merito alla specifica richiesta di pronunciarsi sulla specifica domanda, non considerata dal giudice di primo grado, correlata al costo dei progetti e di direzione lavori sopportati per ripristinare l’immobile danneggiato.
3. In ragione della fondatezza del primo motivo di ricorso principale, risulta assorbito il secondo motivo là dove – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si denuncia l’omesso esame del motivo di impugnazione principale relativo alla inoperatività della garanzia assicurativa, oggetto di discussione tra le parti.
4. Ugualmente assorbiti risultano il secondo e terzo motivo di ricorso incidentale, là dove i ricorrenti si dolgono della mancata liquidazione degli importi dovuti a titolo di IVA sui costi di ricostruzione, e si contesta la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ha applicato il coefficiente per vetustà solo in riferimento all’immobile di M..
5. Conclusivamente, il ricorso principale viene accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo; il ricorso incidentale viene accolto quanto al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo motivo; per l’effetto, l’impugnata sentenza va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame facendo applicazione dei suindicati disattesi principi. Il giudice del rinvio pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa, in relazione, la impugnata sentenza (assorbiti gli altri motivi nonchè ogni altra questione e differente profilo) e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020