Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.11608 del 16/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14068-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

A.F., A.A.M., in proprio ed in qualità di eredi di E.P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO BISCARINI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 96/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

RITENUTO

Che:

Il Ministero della salute propone tre motivi di ricorso per cassazione, notificato il 28.4.2018, nei confronti di A.F. e A.A.M., per la cassazione della sentenza n. 96/2018 della Corte d’Appello di Perugia, depositata il 15 febbraio 2018, notificata il 28.2.2018.

Deposita copia conforme della sentenza.

Resistono con controricorso contenente anche ricorso incidentale gli A..

Espone il Ministero che;

era stato convenuto in giudizio dagli A., nel 2013, in proprio e quali eredi di E.P.M., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni loro derivati da due epatiti, epatite B e epatite acuta HCV severa, contratte dalla E. nei primi anni ‘90 a seguito di infusione di immunoderivati e poi causa di tumore al fegato dal quale era derivata la morte della stessa;

nella causa precedente, iniziata dalla stessa E. per risarcimento dei danni subiti in proprio, la domanda era stata rigettata in primo grado perchè ritenuta prescritta, e il giudizio si estingueva in appello in quanto non veniva riassunto dopo l’interruzione per morte della E.;

nel 2016 il Tribunale di Perugia dichiarava inammissibile la domanda proposta dagli A. jure hereditatis, e dichiarava prescritta la domanda proposta dai congiunti jure proprio;

in appello, la domanda degli A. veniva accolta in parte, quanto al pregiudizio da perdita del rapporto parentale, in virtù del determinarsi, con la morte della congiunta, di un nuovo evento a partire dal quale si apre un nuovo decorso della prescrizione;

la corte d’appello escludeva poi la compensazione con le somme pagate dal Ministero a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, ritenendo che tale indennizzo spettasse alla vittima primaria, e non potesse essere compensato con quanto percepito iure proprio dai parenti, trattandosi di diritti differenti vantati da soggetti differenti.

3. La causa veniva avviata alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016.

Il Collegio, previa discussione in camera di consiglio, ritenutane l’opportunità, rimette la causa alla terza Sezione civile perchè sia da essa esaminata.

P.Q.M.

Rimette gli atti alla Terza Sezione civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020

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