Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.11727 del 17/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6063/2019 proposto da:

B.V., rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Migliaccio, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

UTG Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di CASERTA, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza n. 5118/2018 depositata il 09-07-2018 il Giudice di Pace di Caserta ha respinto il ricorso di B.V., cittadino *****, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Caserta, emesso in data 19/03/2018, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero in quanto privo di permesso di soggiorno.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura di Caserta, che si è costituita tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “error in procedendo violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Nullità e/o illegittimità del decreto di espulsione per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – carenza di motivazione – carenza istruttoria”. Deduce che il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza dedotta al capo quattro del ricorso, con la quale invocava il suo diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, quale quello ucraino.

2. Con il secondo motivo lamenta “error in iudicando – violazione di legge (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6 e art. 13, comma 7, nonchè art. 12, comma 3, direttiva 2008/115/Ce), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) Mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile all’interessato – carenza di motivazione della omessa traduzione in lingua madre e/o conosciuta al ricorrente – violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.”. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, deduce che il Giudice di Pace ha omesso di verificare se l’utilizzo della lingua veicolare fosse giustificato dall’impossibilità di predisporre un testo in lingua ucraina, che non si può definire rara, dato che la Campania è la seconda Regione del Paese per numero di residenti ucraini (43.415). Inoltre, come da pronunce di questa Corte che richiama, la presunzione di conoscenza della lingua italiana non può operare solo in relazione alla durata della sua presenza in Italia.

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. Il ricorrente deduce che, in caso di rimpatrio, egli verrebbe “nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, quale quello ucraino” (pag. n. 4 ricorso), senza minimamente precisare quale sia il rischio paventato e quali le caratteristiche dello stesso, tali da renderlo personale e individualizzato. La medesima genericità è rinvenibile nella doglianza espressa nel ricorso di primo grado, riportata testualmente nel ricorso per cassazione, ed infatti il Giudice di Pace, dopo essersi pronunciato sui motivi di opposizione concernenti la traduzione del provvedimento espulsivo, ha ritenuto generiche le altre difese dell’espellendo, che neppure si confronta con detta argomentazione.

4. Il secondo motivo è infondato.

4.1. Il Giudice di Pace ha accertato in concreto e in via presuntiva, valutando gli elementi probatori del processo, in particolare le stesse allegazioni del cittadino straniero circa la sua lunga permanenza in Italia, che il ricorrente comprende la lingua italiana. Il Giudice di merito ha, dunque, desunto il convincimento espresso nell’ordinanza impugnata esaminando la suesposta circostanza, con apprezzamento di fatto censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 11887/2018 e Cass. n. 2953/2019).

La statuizione di cui trattasi è stata idoneamente motivata (Cass. S.U. n. 8053/2014) e non è, peraltro, censurata dal ricorrente secondo il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. In conclusione, il ricorso è rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la tardiva costituzione della Prefettura.

6. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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