LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23116-2018 proposto da:
Motorshow Srl, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bisagno 14/C, presso lo studio dell’avvocato Ivan Randazzo, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonino Giuseppe Ravì;
– ricorrente –
contro
C.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Tindaro Grasso con studio in Barcellona P.G. via Torrente Idria n. 41;
– controricorrente –
e contro
Intesa Sanpaolo Spa;
– intimata –
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Messina, depositata il 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– con ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, notificato il 12/7/2018 è chiesta la cassazione dell’ordinanza con cui la Corte d’appello di Messina ha dichiarato l’inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., e art. 348-ter c.p.c., dell’appello proposto da Motorshow avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G che aveva accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da Neos Banca nei confronti del C. e condannato la venditrice Motorshow s.a., chiamata in causa da Neos Banca, a risarcire il danno patrimoniale causato a quest’ultima;
– la corte territoriale aveva ritenuto che l’impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta;
– la cassazione è chiesta da Motorshow sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso C.F.;
– in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– ritiene il collegio che vada preliminarmente esaminata, perchè assorbente di ogni altra considerazione, l’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente avverso il ricorso in esame ed incentrata sulla tardività dello stesso per essere stata l’impugnazione consegnata per la notificazione il 4/7/2018 sebbene l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., sia stata comunicata a mezzo PEC nella medesima data di sua emissione e cioè il 17/01/2018, con la conseguenza che rispetto al termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione, la notifica del ricorso sarebbe avvenuta ampiamente dopo la sua scadenza;
– l’eccezione è fondata;
– è infatti principio consolidato che il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c., è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., nei casi in cui questa risulti consentita (cfr. Cass. 3067/2017; 1/2019);
– poichè nel caso di specie al momento della notifica del ricorso e cioè il 4/7/2018 il termine di sessanta giorni a decorrere dal 17/1/2018 era ampiamente decorso, deve effettivamente essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione;
– atteso l’esito del ricorso ed in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020