Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11800 del 18/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22204-2019 proposto da:

G.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO CINGOLANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.C., R.P.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

– Il Tribunale di Macerata, con provvedimento del 17.1.2019, accolse l’opposizione proposta dall’Avv. Antonio Maria Golino, avverso il decreto di rettifica della liquidazione di liquidazione dei compensi a titolo di gratuito patrocinio;

– Il giudizio di opposizione si era svolto nella contumacia dell’amministrazione, e, per quel che rileva nel presente giudizio, le spese vennero dichiarate irripetibili;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. Antonio Maria Golini sulla base di un unico motivo;

– il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;

– il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5);

– il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio;

– in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente dichiarato irripetibili le spese di lite in violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa se non nell’ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza;

– il motivo è fondato;

– ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13 e modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;

con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate;

la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata;

a titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale N. 77/2018 prevede l’ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte Costituzionale o della Corte Europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione Europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza;

in tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla “prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”;

è rimesso al giudice del caso concreto motivare in ordine all’esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale;

in ogni caso, non rientra nelle ipotesi delle “gravi ed eccezionali ragioni” la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, come più volte affermato da questa Corte – nella vigenza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, – in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese; tali ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell’impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cassazione civile sez. III, 19/10/2015, n. 21083; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n. 23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763);

– il giudice di merito non si è adeguato ai principi di diritto affermati da questa Corte, compensando le spese di lite per mancata costituzione del Ministero convenuto;

– la sentenza impugnata ha omesso di esaminare le varie ipotesi che giustificano la compensazione delle spese, ovvero l’assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza o altre gravi eccezionali ragioni, enucleate dal giudice delle leggi;

– il ricorso va, pertanto accolto; l’ordinanza va cassata e rinviata innanzi al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, che provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Macerata in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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