Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.11885 del 18/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. ANATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5198/2017 proposto da:

***** S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore e C.F. anche in proprio e quale socio illimitatamente responsabile, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cunfidia n. 20, presso lo studio dell’avvocato Bussacchetti Alessia, rappresentati e difesi dall’avvocato Pollifrone Giulio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Factorit S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n. 5, presso la studio dell’avvocato Vaccari Elena, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanardi Carlo Alberto, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento ***** S.a.s.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2020 dal consigliere Paola Vella.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo proposto dalla società ***** S.a.s. e dal socio illimitatamente responsabile C.F. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Locri ne aveva dichiarato il fallimento, su istanza della Factorit S.p.a..

2. Gli stessi reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui solo Factorit S.p.a. ha resistito con controricorso, corredato da memoria ex art. 380 bis1 c.p.c., mentre la curatela fallimentare non ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

3. I ricorrenti lamentano la “Violazione di Legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento al R.D. n. 267 del 1942, art. 18, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 2, comma 7, con la relativa relazione di accompagnamento, nonchè con l’art. 6 C.E.D.U. e con gli artt. 24 e 111 Cost.”, contestando la parte della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello ha dichiarato “inammissibili le tesi illustrate in sede di reclamo e le richieste probatorie ad esse relative”, in quanto costituenti allegazioni pertinenti a temi del tutto nuovi o ulteriori rispetto a quelli prospettati al primo giudice, nemmeno legate a circostanze sopravvenute o successivamente emerse, senza considerare l’effetto pienamente devolutivo del reclamo L. Fall., ex art. 18, cui non si applicano i limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c..

3.1. Si lamenta, in particolare, l’omessa valutazione dei documenti prodotti (tra i quali il contratto di factoring tra Fincedi Calabria S.p.a. e Factorit S.p.a. e la transazione novativa stipulata dopo l’omologa del concordato preventivo della prima) che avrebbero provato l’avvenuta compensazione tra i “crediti per dividendi e premi di fine anno” vantati dalla ***** s.a.s. verso il consorzio Fincedi Calabria S.p.a. e i contrapposti “debiti per forniture merci”, con conseguente difetto di legittimazione del creditore istante L. Fall., ex art. 6, per inesistenza del suo credito verso la società poi dichiarata fallita.

4. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del documento irritualmente prodotto dal controricorrente con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., (stato passivo esecutivo attestante l’ammissione del credito di Factorit per cui è causa) di cui si dispone lo stralcio.

5. Il ricorso è inammissibile poichè non risulta colta l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

5.1. Invero la corte d’appello, pur avendo erroneamente affermato (a pag. 24 e s. della sentenza impugnata) l’inammissibilità delle nuove allegazioni e correlate istanze istruttorie del reclamante – stante l’effetto pienamente devolutivo del reclamo L. Fall., ex art. 18, che consente l’esame anche dei fatti dedotti per la prima volta in quella sede (Cass. 6835/2014, 12964/2016, 1169/2017) – non si è limitata a dichiarare conseguentemente inammissibile il reclamo, ma lo ha rigettato nel merito, per infondatezza (v. conclusione a pag. 35 e dispositivo a pag. 37) all’esito dell’ampia disamina dei motivi di reclamo (riepilogati da pag. 3 a pag. 9) puntualmente sviluppata da pag. 26 a pag. 35 della sentenza medesima. In particolare, i giudici di secondo grado hanno dettagliatamente esaminato e valutato, anche alla luce delle controdeduzione dei reclamati (riportate in sentenza a pagg. 10-17), le circostanze della cui omessa considerazione si duole parte ricorrente, tra cui l’accordo stipulato in adesione alla proposta di transazione proveniente dalla stessa società poi fallita e la pendenza del giudizio di impugnazione dello stesso per preteso vizio del consenso; le allegazioni in punto di premi di fine anno 2009 e utili di bilancio al 31.12.2007 in ordine ai quali si invocava la compensazione; la portata e gli effetti del contratto di factoring anche in riferimento alla transazione novativa tra il cedente Fincedi e il cessionario Factorit “rispetto ai crediti ammessi in sede di concordato preventivo”; la natura e gli effetti dell’offerta banco iudicis del fallendo in sede prefallimentare.

6. Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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