LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7709-2018 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BRIGANTI DONATI;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CRISTINA FRATTAGLI;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 24/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso L. Fall., ex art. 98, proposto dal geom. G.M. contro il provvedimento di rigetto dell’insinuazione al passivo del Fallimento ***** S.r.l. in liquidazione di un proprio credito per compenso da prestazione professionale, a causa della carente documentazione in ordine alla interruzione della prescrizione, all’entità dell’attività svolta e all’epoca delle prestazioni (ai fini dell’individuazione del biennio ammesso al privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis c.c., n. 2).
2. Secondo il giudice a quo, il diritto al compenso in questione sarebbe prescritto in forza della prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 c.c., comma 2, tenuto conto che nel luglio 2013 era stato pagato un acconto (per prestazioni esaurite nel 2007) e la successiva richiesta di pagamento era intervenuta solo a settembre 2016. La richiesta di deferimento di giuramento decisorio de scientia sul mancato pagamento è stata respinta, trattandosi di fatto estraneo alla sfera di conoscenza del curatore, avendo la curatela evidenziato come il credito del G. non risultasse nè in contabilità nè inserito nel piano concordatario inizialmente proposto.
3. Il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso, corredato da memoria.
4. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo si deduce la nullità della motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), state la contraddittorietà tra il rilievo del pagamento dell’acconto e la negazione del giuramento decisorio sul pagamento in quanto non risultante dai libri contabili.
4.1. La censura è infondata, poichè la ratio decidendi contestata ha in realtà rilevato la prescrizione presuntiva con riguardo al pagamento del saldo del prezzo, fermo restando il pagamento dell’acconto, secondo la tempistica evidenziata dal tribunale, mentre l’assenza di traccia del debito residuo nelle scritture contabili ha reso inammissibile il giuramento de scientia del curatore su fatti a lui estranei (potendosi anche presumere che lo stesso fosse stato medio tempore pagato). Difetta poi di specificità l’affermazione per cui la mancata annotazione del corrispondente credito residuo nella proposta concordataria sarebbe dipesa non già dalla sua inesistenza, bensì dall’erroneo convincimento circa la sua intervenuta prescrizione.
5. Con il secondo mezzo si deduce la violazione degli artt. 2956,2959,2560 c.c., per l’incompatibilità del pagamento di un acconto con l’eccezione di prescrizione presuntiva.
5.1. Anche questa censura è infondata, avendo questa Corte più volte affermato che il pagamento di un acconto non è ex sè incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva (Cass. 23751/2018; cfr. Cass. 17595/2019, 15303/2019, 30058/2018), la quale ben può riferirsi, come nel caso di specie, al pagamento del saldo. Invero, a differenza della prescrizione ordinaria, “le prescrizioni presuntive di cui all’art. 2954 c.c., e segg., sono fenomeni di natura probatoria, sostanziandosi in presunzioni di “avvenuto pagamento”” (Cass. 16123/2019), tanto da esigere un comportamento del debitore coerente con l’idea di “un già avvenuto pagamento”, e al contrario incompatibile con la contestazione della radicale inesistenza del credito (Cass. 16486/2017) o con una eccezione di compensazione (Cass. 2970/2019).
6. Il terzo mezzo prospetta la violazione degli artt. 2956 e 2960 c.c., nonchè artt. 115 e 233 c.p.c., e art. 24 Cost., per avere il tribunale “ingiustificatamente” ammesso l’unico mezzo istruttorio possibile per superare l’eccezione di prescrizione presuntiva.
6.1. Il motivo è infondato, poichè la mancata ammissione del giuramento decisorio del curatore è stata debitamente giustificata dal giudice a quo con il rilievo che, alla luce degli elementi acquisiti, il fatto del pagamento non rientrava nella sua sfera di conoscenza. Tale affermazione è in linea con l’orientamento di questa Corte per cui, “nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore, in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso, non può essere sollecitato alla confessione su interrogatorio formale con riferimento a vicende solutorie attinenti all’obbligazione dedotta in giudizio, nè gli è deferibile il giuramento decisorio” (Cass. 15570/2015), di recente ribadito proprio in ipotesi di giuramento decisorio necessario per vincere l’eccezione di prescrizione presuntiva (Cass. 19418/2017, con richiamo a Cass. 23427/2016, 25286/2013, 3573/2011), altresì osservandosi che ciò non potrebbe “valere a rendere inapplicabile l’istituto della prescrizione presuntiva nell’ambito del procedimento di ammissione al passivo fallimentare”, in quanto ciò significherebbe “mettere il curatore fallimentare in una posizione deteriore rispetto a quella dei comuni debitori”.
7. Segue il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 23535/2019).
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020