Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12050 del 22/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3824-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ***** SEZIONE DI *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relator Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino gambiano C.M. contro il provvedimento di diniego della protezione sussidiaria e umanitaria da parte della competente commissione territoriale, di cui si lamentava anche la mancata traduzione;

2. avverso il decreto il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè il tribunale avrebbe escluso la sussistenza in Gambia di un pericolo derivante da violenza diffusa e incontrollabile, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza la valutazione di fonti autorevoli;

5. la censura è inammissibile perchè del tutto generica, avendo il giudice a quo congruamente motivato sulla situazione esistente in Gambia alla luce delle “COI fornite dal Ministero dell’Interno”, tra le quali il rapporto Amnesty International 2017-2018, *****, *****, 2016 e altre (*****, *****);

6. risulta dunque assolto il dovere del giudice di verificare -utilizzando fonti attendibili per scrutinare le “COI” (Country of origin information) – se nel Paese di origine sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente (Cass. 19716/2018), nel rispetto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone l’acquisizione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati (ex plurimis, da ultimo, Cass. 5192/2020);

7. Nulla sulle spese.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 23535/2019).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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