Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12257 del 23/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18963-2018 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA MEDUSA IN LCA, in persona dei commissari liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato EUSTACCHIO ROBERTO SIVILLA;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 9091/2012 del TRIBUNALE di BARI, depositato il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

CHE:

1. – La Società Cooperativa Medusa in liquidazione coatta amministrativa ricorre per quattro mezzi, nei confronti di F.A., contro il decreto del 9 aprile 2018 con cui il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo spiegata dal F., ha ammesso quest’ultimo al passivo della liquidazione per il complessivo importo di Euro 42.537,10 in privilegio, oltre accessori e spese, a titolo di differenze retributive ed altri emolumenti dovuti in forza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.

2. – F.A. non spiega difese.

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione della L. Fall., art. 99, comma 1, art. 99, comma 4, artt. 101,209, art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 24, 93, 99 e 209, artt. 409 e 413 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 2 e 4; sotto altro aspetto omesso esame circa fatti decisivi prospettati dalle parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il terzo motivo denuncia violazione, sotto altro aspetto, della L. Fall., art. 99, comma 4, e art. 209, artt. 2697,2943,2945,2955 c.c., n. 2, e art. 2956 c.c., n. 1, artt. 101,115,304,305 e 307 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4; sotto altro aspetto omesso esame circa fatti decisivi prospettati dalle parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 115,116 e 246 c.p.c., artt. 1372,2247,2249 e 2511,2730 c.c., e seguenti; errata e falsa applicazione della L. 142 del 2001; errata e falsa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; sotto altro aspetto omesso esame circa fatti decisivi prospettati dalle parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

RITENUTO CHE:

4. Va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo intervenuta rituale rinuncia.

5. Nulla per le spese.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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