Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12306 del 23/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28893/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Euromotor S.r.l., con domicilio non dichiarato, rappresentata e difesa anche dall’Avv. Taranto Vincenzo, giusta delega a margine del controricorso, domiciato presso la Corte di Cassazione, in Roma, p.zza Cavour;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 302/18/11, depositata il 27 ottobre 2011.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 12 febbraio 2020 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

RILEVATO

1. che, con l’impugnata sentenza, la Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, confermava la decisione della Provinciale che aveva accolto due riuniti ricorsi promossi da Euromotor S.r.l. avverso altrettanti separati avvisi con i quali l’ufficio accertava con metodo analitico induttivo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), un maggior imponibile ai fini IVA IRAP IRPEG 1999 2000;

2. che la Regionale, dopo aver affermato che “alla luce della regolarità della contabilità” l’ufficio non avrebbe potuto procedere allo “accertamento induttivo”, dopo aver ancora affermato che la regolare tenuta della contabilità avrebbe potuto consentire l’accertamento solamente nel caso in cui la percentuale di ricarico applicata dalla contribuente avesse “raggiunto livelli di abnormità e irragionevolezza”, reputava, a quest’ultimo riguardo, che la contribuente avesse invece dimostrato, “con idonea e sufficiente documentazione”, che la percentuale di ricarico applicata dalla stessa “superava ampiamente il minimo”, con ciò escludendo che fossero utilizzabili le presunzioni che l’ufficio aveva ricavato a mezzo del procedimento analitico induttivo;

3. che l’ufficio ricorreva per sette motivi; che la contribuente resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione ex adverso.

CONSIDERATO

1. che l’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata, atteso che le censure rivolte alle statuizioni della Regionale sono specifiche, delimitando con sufficiente sicurezza le addebitate violazioni di legge e i contestati vizi motivazionali, salva ovviamente la valutazione della loro fondatezza;

2. che, con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’ufficio rimproverava alla Regionale la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver pronunciato sulla ripartizione dell’onere della prova; in subordine, con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la medesima doglianza era declinata come vizio motivazionale; in ulteriore subordine, con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ufficio censurava la Regionale per aver erroneamente sollevato il contribuente dalla prova contraria a quella presuntiva che l’ufficio aveva fornito mediante l’applicazione della percentuale di ricarico, una percentuale peraltro ricavata da documenti provenienti dalla stessa contribuente, con la conseguente violazione dell’art. 2697 c.c. e D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 75, quest’ultimo nella sua anteriore numerazione; con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la violazione del citato D.P.R. n. 600, art. 39, l’ufficio rimproverava alla Regionale l’erronea affermazione secondo cui, in presenza di contabilità formalmente regolare, non si potesse procedere all’accertamento fiscale secondo il metodo analitico induttivo; con i motivi quinto, sesto e settimo, in relazione all’art. 36 c.p.c., comma 5, l’ufficio addebitava alla Regionale di aver accertato in modo apodittico, cioè senza spiegare perchè, sia la regolare tenuta della contabilità, sia che la percentuale di ricarico applicata dalla contribuente “superava ampiamente il minimo”;

3. che i primi due motivi sono respingersi, perchè non ci può essere una omessa pronuncia sull’esatto riparto dell’onere della prova, come nemmeno ci può essere un vizio di motivazione sulla sua esatta applicazione, non potendo costituire il ridetto esatto riparto dell’onere della prova una domanda o una eccezione, trattandosi in realtà di una regola di giudizio idonea a risolvere la controversia nel caso in cui nessuna delle parti abbia provato i propri assunti; quindi, una regola, che, soltanto, può essere applicata bene o male (sulla impossibilità di un vizio di omessa pronuncia, in caso di mancanza di argomentazione giuridica a sostegno della decisione, v. per es. Cass. sez. III n. 16326 del 2018; sulla irrilevanza della motivazione giuridica circa l’applicazione di una regola di diritto, v. per es. Cass., sez. I n. 28663 del 2013);

4. che, secondo l’ufficio, per quanto censurato con i motivi terzo e quarto, entrambi formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la regola di riparto dell’onere della prova sarebbe stata, appunto, male applicata dalla Regionale, con la conseguente violazione dell’art. 2697 c.c., del citato D.P.R. n. 600, art. 39 e del citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, anteriore numerazione;

5. che le appena riassunte doglianze, formulate dell’ufficio, sono fondate; in effetti, la Regionale erroneamente ha ritenuto che l’accertamento analitico induttivo, essendo in effetti tale quello qui all’esame, perchè fondato in modo pacifico su presunzioni semplici conseguenti l’applicazione della percentuale di ricarico, con una media ponderata stabilita con riferimento alla documentazione proveniente dalla stessa contribuente, non potesse essere utilizzato in presenza di una contabilità tenuta in modo formalmente regolare; a riguardo, basta, invero, semplicemente richiamare la consolidata giurisprudenza che invece ammette la possibilità, pur in presenza di una contabilità tenuta in modo formalmente regolare, di mettere quest’ultima in discussione sulla base di presunzioni semplici, come ad es. quelle ricavabili sulla scorta di percentuali di ricarico, secondo il procedimento analitico induttivo, al fine di fondare la ripresa di maggior imponibile (Cass. sez. trib. n. 32129 del 2018; Cass. sez. trib. n. 27552 del 2018); e con l’ulteriore erronea statuizione, da parte della Regionale, strettamente discendente da quella appena veduta, comportante la violazione dell’art. 2697 c.c., di aver ritenuto la contribuente esonerata dalla prova contraria a quella presuntiva offerta dall’ufficio col procedimento analitico induttivo (Cass. sez. trib. n. 27330 del 2016; Cass. sez. trib. n. 7871 del 2012); corretta è stata anche la denuncia di violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, anteriore numerazione, in quanto la prova delle realtà, certezza e inerenza dei costi, è sempre posta a carico di parte contribuente (Cass. sez. trib. n. 15320 del 2019; Cass. sez. trib. n. 28671 del 2018);

6. che gli altri motivi restano, con ciò, assorbiti; in particolare, precisando che la Regionale, laddove ha statuito che la percentuale di ricarico applicata dalla contribuente “superava ampiamente il minimo”, non ha in alcun modo accertato come esatta questa percentuale, limitandosi, in diritto, soltanto ad affermare l’errato principio per cui l’ufficio non avrebbe potuto procedere l’accertamento “induttivo” perchè l’applicazione percentuale di ricarico in parola non aveva dato risultati “abnormi”;

7. che alla cassazione della sentenza, deve seguire il giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, come in motivazione; cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi, oltre a regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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