LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8259/2019 proposto da:
T.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Lotti Mario, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ed lege dall’Avvocatura generale dello Stato;
– intimato resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 09/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/02/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Milano ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino ***** T.S., il quale ha dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese dopo essere stato ingiustamente recluso perchè ascoltava apertamente musica di un cantante contrario al regime e di temere, in caso di rientro, di essere nuovamente arrestato, essendo fuggito dalla prigione in modo illegale.
2. Il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
3.1. Con il primo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9-11, per non avere il Tribunale proceduto alla sua audizione personale nonostante specifica richiesta in tal senso.
3.2. Con il secondo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 2697 c.c., avuto riguardo al giudizio di non credibilità del ricorrente, peraltro formulato dal tribunale senza disporne l’invocata audizione personale, nel corso della quale egli avrebbe potuto offrire gli opportuni chiarimenti o integrazioni.
3.3. Il terzo motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè l’omessa valutazione della situazione generale del Gambia, ove sarebbe sussistente un conflitto armato interno.
3.4. Con il quarto si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonchè omissione o erroneità del giudizio comparativo necessario ai fini della protezione umanitaria, tenendo conto anche di quanto accaduto nel paese di transito (Libia).
4. Sulla questione posta con il primo motivo – avente riflessi anche nei successivi – questa Corte non ha dato sinora risposte univoche.
4.1. Al riguardo il tribunale ha dato atto di aver “fissato udienza ex art. 35 bis, comma 11, con espressa indicazione della assenza di necessità di ripetere l’audizione e di svolgere ulteriori incombenti istruttori”, ritenendo “non necessario procedere a rinnovare il colloquio personale con il ricorrente, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione” e non avendo la difesa “offerto ulteriori argomenti di indagine”; peraltro, la decisione sfavorevole si fonda anche sulla non credibilità del ricorrente.
4.2. Orbene, accanto a un primo orientamento per cui “all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale”, sicchè “il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. 10786/2019, 5973/2019, 3935/2019, 17717/2018), si è sviluppato un diverso orientamento in base al quale l’audizione sarebbe invece obbligatoria in assenza di videoregistrazione (Cass. 2132/2020, 3029/2019, 2817/2019, 32073/2018).
5. Sussistono dunque i presupposti ex art. 375 c.p.c., comma 2, per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020