Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12450 del 24/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 45-2019 proposto da:

PICCOLO FRANCO difensore di M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Trani, nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c., promosso dall’avv. Franco Piccolo nei confronti del Ministero della Giustizia (contumace nello stesso procedimento), ha accolto il ricorso del professionista, difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio in un procedimento penale, contro il decreto di liquidazione dei compensi, riconoscendogli la spettanza di un compenso maggiore.

Contro l’ordinanza di accoglimento l’avv. Piccolo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia la violazione degli artt. 91,92 e 132 c.p.c., perchè il giudice adito con l’opposizione non ha liquidato a suo favore le spese del procedimento a carico dei Ministero soccombente.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Il collegio rileva che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma all’indirizzo roma.mailcert.avvocaturastato.it, che è l’indirizzo per la corrispondenza relativa all’attività legale, mentre l’indirizzo PEC per le notificazioni (Processo Civile, Penale e Amministrativo), censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 7, e nel registro di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, è invece ags.rm.mailcertavvocaturastatoit.

La causa va quindi rinviata a nuovo ruolo per rinnovare la notificazione al Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notificazione nei confronti dei Ministero della Giustizia da eseguirsi entro giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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