Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.12513 del 24/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3299/2019 proposto da:

J.B., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 650/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2020 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 650/2018 pubblicata il 30/08/2018 la Corte d’appello di Perugia ha respinto l’appello proposto da J.B., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di essere arrestato e condannato all’ergastolo o alla pena di morte per le sue condotte omosessuali. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Gambia, descritta nel provvedimento impugnato.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il vizio di omessa pronuncia, da parte della Corte d’appello, sul motivo di impugnazione n. 4, con il quale il ricorrente aveva impugnato il capo dell’ordinanza del Tribunale di rigetto della sua domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Deduce che sussiste, pertanto, un evidente vizio di omessa pronuncia su uno dei motivi di appello, da cui deriva la nullità della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti, costituito dalla condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Gambia. Si duole, altresì, dell’omessa consultazione delle fonti informative da parte della Corte territoriale.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, deducendo di avere diritto alla concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine. Lamenta omesso esame delle fonti informative ed omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

4. Con il quarto motivo il ricorrente, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si duole della mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè della mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero a rischio di persecuzione nel suo Paese d’origine.

5. Merita accoglimento il primo motivo di ricorso, difettando nella sentenza impugnata espressa pronuncia sul diniego della protezione umanitaria, pure oggetto di gravame in base alla sintesi dei motivi d’appello di cui alla medesima sentenza (pag. n. 3). In particolare, dal tenore letterale della sintetica motivazione della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha riferito alla protezione sussidiaria, e non a quella umanitaria, la valutazione, negativa, della rilevanza di particolari situazioni di vulnerabilità (pag.n. 4 sentenza), e non è dato chiaramente comprendere se si sia trattato solo di un mero refuso.

6. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente perchè entrambi concernenti il diniego della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c) sono fondati nel senso di seguito precisato.

6.1. Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass. n. 14283/2019). Inoltre nei giudizi di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la verifica delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (tra le tante Cass. n. 28990/2018).

6.2. Nel caso di specie, occorre premettere che il ricorrente non formula alcuna censura in relazione al giudizio di non credibilità espresso dalla Corte territoriale sulla sua vicenda personale e sulle asserite persecuzioni, subite e subende, per avere egli intrattenuto rapporti omosessuali, sicchè i fatti allegati in ordine alla situazione personale restano definitivamente accertati come non veritieri.

Ciò posto, il ricorrente lamenta, in buona sostanza, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e si duole della mancata indicazione delle fonti con riferimento al diniego della protezione sussidiaria di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c).

Effettivamente la Corte d’appello ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, rilevante ai sensi della suindicata norma, senza indicare alcuna fonte del proprio convincimento, laddove il ricorrente ha allegato una situazione di tal fatta.

Ricorre, pertanto, il vizio di violazione di legge denunciato, atteso che la Corte territoriale non si è attenuta ai principi di diritto suesposti e la motivazione della sentenza impugnata non consente di individuare quali siano le precise fonti istituzionali di conoscenza su cui è fondato il percorso argomentativo che ha condotto alla statuizione di rigetto della protezione sussidiaria D.Lgs. citato, ex art. 14, lett. c), con riferimento alla situazione del Paese di origine. Nessuna indagine istruttoria si impone in ordine ai presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. cit., art. 14, lett. a) e lett. b), non avendo il ricorrente formulato specifiche doglianze in ordine al giudizio di non credibilità della vicenda personale, come già precisato, e non dovendo attivarsi il dovere ufficioso di collaborazione istruttoria sui fatti personali allegati, se non credibili.

7. Resta assorbito il quarto motivo, che concerne la dedotta sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione cd. minore.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i motivi primo, secondo e terzo meritano accoglimento nei termini precisati, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i motivi primo, secondo e terzo di ricorso, dichiarato assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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